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Sentenza

Sentenza n. 8214/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, A) Con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: previa adozione delle idonee misure cautelari e con istanza di oscuramento dei dati ex art. 52 D. Lgs. 196/2003: - del provvedimento del 5.12.22, notificato il 7.12.22 a PV con lettera prot. n. -OMISSIS- del 6.12.22, e ai consiglieri con lettere prot. -OMISSIS-(-OMISSIS-), -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-(-OMISSIS-), -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- (-OMISSIS-),-OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-(-OMISSIS-) del 6.12.22, con il quale la COVIP ha deliberato di irrogare a carico di ciascuno dei membri del CDA p.t. di -OMISSIS- (a) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.050,00 per la presunta violazione degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24/1/08 e (b) la sanzione di euro 1.000,00 per la violazione della Deliberazione COVIP del 22/7/10, recante disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22/2/17, nonché a PV, quale obbligato in solido al pagamento delle sanzioni sopra indicate, la sanzione di euro 40.400; - dell’atto di contestazione notificato a PV in data 12/4/22 con lettere prot. nn. -OMISSIS- e ai consiglieri in pari data, con il quale COVIP ha avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dei consiglieri di PV in relazione alle predette presunte violazioni; - della lettera prot. n. -OMISSIS- del 13/1/22, con la quale la COVIP ha comunicato che l’accertamento ispettivo relativo al PIP “è da intendersi concluso in data odierna essendo stata completata la verifica della documentazione acquisita nel corso dell'ispezione stessa” e che tale comunicazione dovesse intendersi effettuata “anche ai fini e per gli effetti della deliberazione COVIP del 29 luglio 2020”; - del rapporto ispettivo posto alla base dell’avvio del procedimento sanzionatorio; - della lettera del 27.5.22, prot. n.-OMISSIS- con cui la COVIP ha richiesto di svolgere attività per eliminare taluni rilievi; - della relazione del Comitato per l’esame delle irregolarità del 28.11.22 (non conosciuta), con la quale il Comitato, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni; - della nota del 20.5.22, con cui la COVIP ha trasmesso il Rapporto ispettivo in forma omissata, senza addurre giustificazioni per l'oscuramento dei contenuti del documento; - della nota del 25.5.22, inviata alla Compagnia il 26.5.22 con la quale la COVIP ha respinto l’istanza di ostensione integrale del Rapporto ispettivo e l'istanza di proroga del termine per il deposito delle controdeduzioni; - degli Orientamenti 2008; - della Deliberazione 2010; - della Deliberazione del 29.7.20, con la quale la COVIP ha adottato il “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, anche nella parte che disciplina la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori (art. 12, commi 3, 4, e 5); - della Deliberazione del 30.5.07, con la quale la COVIP ha adottato il precedente “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria” ivi incluso l’art. 6; - dell’art. 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della COVIP, come modificato con deliberazione del 18.10.12; B) Con riferimento al PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio; - del provvedimento n. -OMISSIS-(con il quale la COVIP ha deliberato di rideterminare la composizione e le regole di funzionamento del Comitato per l’esame delle irregolarità); - del parere del Comitato (di data e contenuto ignoti) previsto dal citato provvedimento n. -OMISSIS-; C) Con riferimento al SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - del provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale la COVIP ha deliberato di rideterminare la composizione e le regole di funzionamento del Comitato per l’esame delle irregolarità; - della relazione del Comitato per la Commissione del 28/11/2022; - del verbale della riunione del Comitato del 28/11/2022, contenente le proposte di determinazione delle sanzioni; - degli atti citati nella Relazione del Comitato e nel verbale del 28/11/2022, ma non presenti nel fascicolo processuale di seguito indicati: - della “relazione sui fatti rilevati unitamente a copia dei relativi atti” allegata alla richiesta del Servizio Vigilanza Fondi Pensione di convocare il Comitato, di data e contenuto ignoti; - dei verbali delle riunioni del Comitato del 3 febbraio e del 2 marzo 2022, citate nella Relazione del Comitato del 28/11/2022, p. 1, di contenuto ignoto; - delle “risultanze del Comitato per l’esame delle irregolarità”, previste dal citato provvedimento n. -OMISSIS-, poste alla base della decisione del Direttore Generale della COVIP di avviare i procedimenti sanzionatori e sottoscrivere gli atti di contestazione, di data e contenuto ignoti; - del verbale contenente il parere del Comitato (di data e contenuto ignoti) sull’avvio del procedimento sanzionatorio, previsto dal citato provvedimento n. -OMISSIS-; - della relazione del Servizio Legale e Contenzioso del 25/11/2022, di contenuto ignoto, menzionata nella relazione del Comitato del 28/11/2022 e nel verbale della riunione del Comitato del 28/11/2022, p. 1; - dell’atto, di contenuto ignoto, contenente “i parametri” per la quantificazione delle sanzioni “definiti dalla Commissione in data 31 marzo 2011”;

Giustizia amministrativa202301740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento COVIP di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie alla società, obbligata in solido, e ai membri del consiglio di amministrazione, nonché gli atti del procedimento sanzionatorio e gli atti istruttori impugnati con motivi aggiunti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le sanzioni irrogate da COVIP per due gruppi di violazioni: l’adesione a piani individuali pensionistici di soggetti ritenuti privi dei requisiti e l’incompletezza o inesattezza delle comunicazioni inviate agli iscritti dopo l’erogazione delle prestazioni. Sono stati dedotti, tra gli altri, la tardività della contestazione ai sensi degli artt. 14 l. 689/1981 e 19-quinquies d.lgs. 252/2005; l’illegittimità della disciplina interna COVIP sul dies a quo; la violazione del principio di legalità per l’utilizzo del Comitato per l’esame delle irregolarità; la mancata ostensione o allegazione della relazione del Comitato; la violazione del contraddittorio e della terzietà; l’erroneità degli addebiti relativi alle adesioni ai PIP e alle comunicazioni agli iscritti; l’assenza di pregiudizio ai sensi dell’art. 19-quinquies d.lgs. 252/2005; l’assenza dell’elemento soggettivo e la buona fede degli amministratori; l’illegittimità della pubblicazione non anonima delle sanzioni per contrasto con la direttiva (UE) 2016/2341; l’omessa o incongrua motivazione sulla quantificazione delle sanzioni. Con i motivi aggiunti sono stati inoltre impugnati atti istruttori ed endoprocedimentali relativi alla composizione e al funzionamento del Comitato e alla relativa attività.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i due ricorsi per motivi aggiunti. Ha respinto l’istanza istruttoria relativa ad ulteriori atti del procedimento, rilevando che gli atti indicati non erano stati censurati con motivi specifici, avevano natura endoprocedimentale e non erano stati previamente richiesti mediante accesso. Quanto alla tempestività della contestazione, il termine di novanta giorni decorre dalla conclusione dell’attività amministrativa di verifica, comprensiva dell’esame e della valutazione della documentazione acquisita, e non necessariamente dalla conclusione dell’ispezione in loco. Nel caso concreto, la conclusione dell’attività ispettiva il 13 gennaio 2022 era ragionevole rispetto alla complessità degli accertamenti e la contestazione è stata tempestiva. Il Comitato per l’esame delle irregolarità è stato ritenuto legittimamente istituito in base alla potestà regolamentare riconosciuta a COVIP dall’art. 18 d.lgs. 252/2005; il suo parere ha natura istruttoria e consultiva, non provvedimentale, non vincolante e non richiede né terzietà giurisdizionale né allegazione necessaria al provvedimento finale, purché gli interessati possano accedere agli atti. È stata ritenuta rispettata la separazione tra funzioni istruttorie e decisorie e, comunque, assicurato il successivo pieno controllo giurisdizionale. Il TAR ha riconosciuto che alcune posizioni individuali non avrebbero dovuto essere incluse nella contestazione in applicazione dell’art. 19-quinquies d.lgs. 252/2005, ma ha escluso che ciò determinasse l’annullamento della sanzione: l’irregolarità del questionario e l’omesso controllo sistematico restavano accertati, il numero residuo delle posizioni era comunque significativo e la sanzione non era stata parametrata proporzionalmente al numero delle singole posizioni. Sono state ritenute sanzionabili le comunicazioni incomplete o inesatte agli iscritti, poiché gli obblighi informativi hanno funzione sostanziale e possono incidere sulle future scelte previdenziali; l’adozione successiva di misure correttive non elimina il pregiudizio già arrecato. È stata esclusa l’assenza di colpa: amministratori e organi di controllo sono gravati da diligenza qualificata e la responsabilità non è trasferibile al responsabile dei PIP. La pubblicazione delle sanzioni è stata ritenuta compatibile con la direttiva (UE) 2016/2341; la pubblicazione anonima costituisce eccezione e richiede allegazioni puntuali di un pregiudizio sproporzionato, non dimostrate nel caso concreto. Infine, la quantificazione delle sanzioni è stata giudicata ragionevole e proporzionata, in considerazione della collocazione ampiamente inferiore alla metà della cornice edittale, della natura previdenziale delle operazioni, degli interessi pubblici coinvolti e dell’elevato livello di diligenza richiesto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 10.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    Il giudizio è stato trattato secondo il rito abbreviato applicabile alle controversie relative ai provvedimenti delle autorità indipendenti.

  • art. 14 l. 689/1981

    Il termine di novanta giorni per la notificazione della contestazione decorre dal compimento dell’attività amministrativa necessaria ad accertare integralmente l’infrazione, inclusa la valutazione degli elementi acquisiti, non dalla mera percezione materiale del fatto o dalla conclusione dell’ispezione in loco.

  • art. 3 l. 689/1981

    Per la responsabilità amministrativa è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; opera una presunzione di colpa, superabile dall’autore mediante la prova di avere agito senza colpa.

  • art. 18, commi 4 e 5, d.lgs. 252/2005

    “l’organo di vertice delibera con apposito regolamento [...] in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione”

    La norma attribuisce a COVIP la potestà regolamentare in materia di organizzazione e funzionamento, costituendo la base legale per l’istituzione di organi consultivi e istruttori.

  • art. 19-quater, comma 2, lett. b), d.lgs. 252/2005

    Prevede la cornice edittale delle sanzioni considerate e il riferimento all’età pensionabile rilevante per le adesioni ai PIP.

  • art. 19-quinquies d.lgs. 252/2005

    “la COVIP non avvii la procedura sanzionatoria nei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti”

    Esclude l’avvio della procedura quando manchi un pregiudizio rilevante, ma non impedisce la sanzione quando l’irregolarità organizzativa o informativa incida sulla tutela degli aderenti o sulla vigilanza. La pubblicazione integrale della sanzione è la regola, mentre l’anonimizzazione è un’eccezione subordinata alla prova di un pregiudizio sproporzionato o di altri presupposti normativi.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    Non è violato dal ricorso a un Comitato istruttorio previsto dal regolamento organizzativo dell’autorità, quando tale organo trovi base nella potestà regolamentare attribuita dalla legge.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    “all’interessato deve essere solo garantita la possibilità di prendere visione, di richiedere e ottenere copia [...] degli atti richiamati”

    L’amministrazione non deve notificare o allegare ogni atto richiamato nel provvedimento, ma deve indicarne gli estremi e renderlo disponibile su richiesta dell’interessato.

  • art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo un sindacato pieno sulle sanzioni pecuniarie irrogate dalle autorità indipendenti, compresa la verifica della congruità del quantum.

  • art. 48, paragrafi 2 e 4, direttiva (UE) 2016/2341

    “Gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e le altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive”

    La direttiva impone uno standard minimo di pubblicazione delle sanzioni non tempestivamente impugnate, ma non vieta agli Stati membri di prevedere un regime nazionale più ampio, funzionale all’efficacia e alla dissuasività delle sanzioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento dei dati personali quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità delle parti.

Massime di principio

  • Ai fini del termine perentorio per la contestazione di una sanzione amministrativa, l’accertamento dell’infrazione comprende non solo l’acquisizione materiale della documentazione o la conclusione dell’ispezione in loco, ma anche il tempo ragionevole necessario all’amministrazione per esaminare e valutare gli elementi acquisiti e individuare gli estremi oggettivi e soggettivi della violazione.
  • Un’autorità indipendente dotata per legge di potestà regolamentare in materia di organizzazione e funzionamento può istituire, mediante il proprio regolamento organizzativo, un Comitato con funzioni istruttorie e consultive, senza che la relativa previsione debba essere necessariamente riprodotta nel regolamento sanzionatorio.
  • Il parere di un organo interno con funzioni meramente istruttorie e consultive, privo di efficacia vincolante e di rilevanza provvedimentale esterna, non richiede la terzietà propria dell’organo giudicante né un autonomo contraddittorio, purché siano rispettate la separazione tra istruttoria e decisione e la possibilità di accesso agli atti.
  • Gli atti istruttori ed endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili quando non producono una lesione immediata e attuale; la loro contestazione richiede inoltre la deduzione di specifici vizi e non può essere sostituita dalla mera affermazione che essi confermerebbero censure rivolte al provvedimento finale.
  • Nel settore della previdenza complementare, gli obblighi informativi imposti all’operatore regolato hanno natura sostanziale: comunicazioni inesatte, incomplete o non chiare possono pregiudicare le scelte future degli aderenti e non sono automaticamente irrilevanti per il solo fatto che le violazioni non abbiano inciso sulla validità dell’operazione già conclusa.
  • Gli amministratori e gli organi di controllo di operatori previdenziali sono gravati da un obbligo di diligenza qualificata e non possono esonerarsi dalla responsabilità sanzionatoria invocando la delega di compiti a un responsabile interno o la propria buona fede, ove non dimostrino di avere esercitato la necessaria vigilanza.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieAnticorruzione e vigilanza ANACInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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