Cassazione Civile, Ordinanza n. 33001/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre eredi di un soggetto deceduto proposero davanti alla Corte d'appello domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio civile. La domanda fu accolta con decreto del giudice designato, che condannò il Ministero della Giustizia anche alle spese, ma senza indicarne l'importo. Gli interessati attivarono allora la correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c., ottenendo un nuovo decreto che quantificava le spese. Il Ministero propose opposizione sostenendo che il decreto fosse inefficace perché notificato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, comma 2, L. n. 89/2001. La Corte d'appello rigettò l'opposizione. Con il ricorso per cassazione il Ministero dedusse, in via principale, la violazione dell'art. 5, comma 2, L. n. 89/2001, sostenendo che il termine per la notifica del decreto decorre dal deposito del provvedimento originario e non dalla successiva correzione dell'errore materiale, la quale avrebbe natura meramente amministrativa e non idonea a riaprire i termini; il secondo motivo, subordinato, riguardava ulteriori profili normativi sulla prova e sulla disciplina della domanda, ma è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la correzione di un mero errore materiale non riapre né proroga il termine di trenta giorni per la notificazione del decreto previsto, a pena di inefficacia, dall'art. 5, comma 2, L. n. 89/2001. Ha quindi cassato il decreto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione del Ministero e dichiarando l'inefficacia del decreto del giudice designato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di opposizione e di legittimità sono state poste a carico degli eredi resistenti.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, L. n. 89/2001
"il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento"
il termine di trenta giorni è perentorio, non disponibile e non discrezionale; la sua decorrenza non è riaperta dalla successiva correzione di un errore materiale del decreto.
art. 5, comma 3, L. n. 89/2001
l'acquiescenza al decreto rende improponibile l'opposizione, ma non impedisce il procedimento di correzione dell'errore materiale, che resta rimedio non impugnatorio.
art. 287 c.p.c.
la correzione dell'errore materiale ha natura amministrativa e serve a emendare l'atto, senza incidere sui termini di impugnazione o notificazione previsti dalla legge.
art. 288, quarto comma, c.p.c.
la riapertura dei termini di impugnazione opera solo se la correzione riguarda un errore tale da creare un obiettivo dubbio sul contenuto della decisione; non opera per errori chiaramente percepibili e agevolmente interpretabili.
art. 2, comma 2 sexies, lett. b) e c), L. n. 89/2001
motivo di ricorso assorbito, richiamato dal Ministero in via subordinata.
artt. 2727 c.c.
richiamato nel secondo motivo assorbito, in tema di presunzioni.
art. 2728 c.c.
richiamato nel secondo motivo assorbito, in tema di presunzioni legali e onere probatorio.
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo assorbito, in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di deduzione del vizio di violazione di legge richiamata nel secondo motivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio con il relativo rito camerale.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la notificazione del decreto di accoglimento deve avvenire entro trenta giorni dal deposito del provvedimento, a pena di inefficacia del decreto e di improponibilità di una nuova domanda.
- La successiva correzione di un mero errore materiale del decreto non fa decorrere ex novo il termine per notificare il provvedimento, perché il rimedio di correzione ha natura non impugnatoria e amministrativa.
- La riapertura dei termini conseguente alla correzione di un provvedimento opera solo quando l'errore corretto generi un obiettivo dubbio sul contenuto decisionale; non opera quando l'errore sia meramente materiale e chiaramente riconoscibile dal testo.
- Se il fatto decisivo circa la tardività della notificazione è documentalmente accertato, la Corte può cassare e decidere nel merito senza rinvio, dichiarando l'inefficacia del decreto.
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