Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 836/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'accertamento - dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all'esercizio della professione di infermiere, in possesso dell'odierna parte ricorrente, conseguito in Albania, presso l'Università “Ismail Qemali” di Vlore, Albania, denominato “Diplome Infermieri - Infermier i Pergjithshem”, presentata al fine di esercitare la professione di infermiere ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle qualifiche professionali. nonché per la condanna ex art. 30 e 31 c.p.a. del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a. da parte di codesto Ecc.mo Tribunale Adito; e per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente.

Giustizia amministrativa202512529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della Salute sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo estero all'esercizio della professione di infermiere

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania presso l'Università Ismail Qemali di Vlore, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Ha dedotto il mancato rispetto del termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 e ha chiesto la condanna del Ministero della Salute ad adottare un provvedimento espresso, anche previa valutazione della fondatezza della pretesa, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero della Salute ha adottato il decreto dirigenziale del 28 novembre 2025 con cui ha riconosciuto il titolo di infermiere conseguito in Albania. Poiché il provvedimento espresso è intervenuto successivamente al deposito del ricorso, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    La disposizione individua il termine entro il quale l'Amministrazione deve concludere il procedimento relativo al riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nell'azione proposta insieme alla domanda avverso il silenzio; la sentenza non esamina nel merito una domanda risarcitoria.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale base dell'azione contro il silenzio e della richiesta di adozione di un provvedimento espresso; il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di una eventuale pronuncia sulla fondatezza della pretesa; tale richiesta non è stata esaminata nel merito per il sopravvenuto provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull'istanza dell'interessato determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro il silenzio-inadempimento, poiché viene meno l'utilità concreta della pronuncia sull'inerzia amministrativa.
  • Quando l'Amministrazione conclude il procedimento dopo il deposito del ricorso avverso il silenzio, la sopravvenienza del provvedimento non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, ove la proposizione del ricorso sia stata resa necessaria dalla precedente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieEsercizio della professioneTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.