Sentenza n. 836/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'accertamento - dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall'art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all'esercizio della professione di infermiere, in possesso dell'odierna parte ricorrente, conseguito in Albania, presso l'Università “Ismail Qemali” di Vlore, Albania, denominato “Diplome Infermieri - Infermier i Pergjithshem”, presentata al fine di esercitare la professione di infermiere ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle qualifiche professionali. nonché per la condanna ex art. 30 e 31 c.p.a. del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a. da parte di codesto Ecc.mo Tribunale Adito; e per la nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia del Ministero suindicato, agisca in luogo della pubblica amministrazione inadempiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della Salute sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo estero all'esercizio della professione di infermiere
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania presso l'Università Ismail Qemali di Vlore, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Ha dedotto il mancato rispetto del termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 e ha chiesto la condanna del Ministero della Salute ad adottare un provvedimento espresso, anche previa valutazione della fondatezza della pretesa, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero della Salute ha adottato il decreto dirigenziale del 28 novembre 2025 con cui ha riconosciuto il titolo di infermiere conseguito in Albania. Poiché il provvedimento espresso è intervenuto successivamente al deposito del ricorso, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
La disposizione individua il termine entro il quale l'Amministrazione deve concludere il procedimento relativo al riconoscimento della qualifica professionale.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nell'azione proposta insieme alla domanda avverso il silenzio; la sentenza non esamina nel merito una domanda risarcitoria.
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale base dell'azione contro il silenzio e della richiesta di adozione di un provvedimento espresso; il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato per la richiesta di una eventuale pronuncia sulla fondatezza della pretesa; tale richiesta non è stata esaminata nel merito per il sopravvenuto provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull'istanza dell'interessato determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto contro il silenzio-inadempimento, poiché viene meno l'utilità concreta della pronuncia sull'inerzia amministrativa.
- Quando l'Amministrazione conclude il procedimento dopo il deposito del ricorso avverso il silenzio, la sopravvenienza del provvedimento non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, ove la proposizione del ricorso sia stata resa necessaria dalla precedente inerzia.
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