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Ordinanza

Ordinanza n. 5280/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento 1. delle graduatorie di merito regionali pubblicate per la classe di concorso A019 Campania e del relativo decreto di approvazione n. 37701 del 09/12/2024 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Calabria, in quanto responsabile per la regione Campania, ivi compresi i relativi allegati; 2. nonché delle graduatorie di merito regionale pubblicate per la classe di concorso A046 Emilia-Romagna e del relativo decreto di approvazione n. 880 del 19/11/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Abruzzo, in quanto competente per la regione Emilia-Romagna ivi compresi i relativi allegati; 3. nonché delle graduatorie rettificate per la classe di concorso A046 Emilia-Romagna e del relativo decreto di approvazione n. 905 del 26/11/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Abruzzo, in quanto competente per la regione Emilia-Romagna ivi compresi i relativi allegati; 4. nonché ove occorra di eventuali rettifiche alle predette graduatorie ivi compresi i relativi decreti di approvazione; 5. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 6. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 7. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; 8. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; 9. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 10. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 11. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 12. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 13. del DM n. 158/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la procedura di immissione in ruolo e dei relativi allegati; 14. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 15. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; Per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria di merito regionali per la classe di concorso di interesse anche ai fini dello scorrimento ed ai fini del riconoscimento dell’abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso; Per la condanna dell’amministrazione a pubblicare la graduatoria di merito in favore dei ricorrenti anche ai fini dello scorrimento nonché a riconoscere ai ricorrenti l’abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso. Tanto premesso, i ricorrenti propongono il presente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

Giustizia amministrativa202501310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie di merito regionali e relativi decreti di approvazione e rettifica per le classi di concorso A019 Campania e A046 Emilia-Romagna, nonché gli atti presupposti della procedura concorsuale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie di merito regionali relative alle classi di concorso A019 Campania e A046 Emilia-Romagna, i relativi decreti di approvazione e rettifica, il bando di concorso, i decreti ministeriali e direttoriali concernenti la disciplina, l'organizzazione e l'immissione in ruolo, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi. Hanno chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie anche ai fini dello scorrimento e il riconoscimento dell'abilitazione, oltre alla condanna dell'amministrazione alla pubblicazione delle graduatorie e al riconoscimento dell'abilitazione. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità sostanziale dedotti, poiché il giudice si è pronunciato esclusivamente su questioni preliminari relative al rito e all'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR, riservando ogni decisione, anche sull'eccezione di possibile inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che la controversia riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse previste dal PNRR e ha quindi disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha ordinato ai ricorrenti di notificare il ricorso anche al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR - Struttura di Missione per il PNRR e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei soggetti interessati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo termini e modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    La disposizione è stata applicata per disporre la conversione del rito nelle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e per individuare ulteriori parti necessarie del giudizio.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022

    La norma è stata richiamata per ritenere necessaria la partecipazione al giudizio del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR - Struttura di Missione per il PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  • ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio

    È stata richiamata quale riferimento per termini e modalità della notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR, il giudice amministrativo può disporre la conversione del rito secondo la disciplina speciale prevista dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, riservando ogni ulteriore decisione, comprese quelle sulle eccezioni preliminari.
  • Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, devono essere evocate in giudizio, quali parti necessarie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, tramite la relativa Struttura di Missione per il PNRR.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, fissando termini e modalità per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzo

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