Sentenza n. 5614/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del provvedimento del 7 aprile 2025, notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, nell'ambito del concorso per cui è causa, ha ritenuto la ricorrente “non idoneo” (motivo del giudizio: “pregresso disturbo dell'umore ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, del D.M. 30.06.2003 n. 198”); 2) della scheda di valutazione - in particolare nella parte relativa all'esame neuropsichico - dalla cui lettura emerge che l'odierna ricorrente sarebbe stata giudicata non idonea stante la riscontrata presenza di pregresso disturbo dell'umore ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198; 3) dell'art. 3, comma 2, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 con riferimento alla allegata Tab. 1, punto 8, lett. b (solamente nella denegata ipotesi in cui dovesse essere considerato immediatamente lesivo della posizione della ricorrente) e per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente a ripetere la prova di efficienza psico fisica, nonché a prendere parte alle successive prove di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, motivati dal pregresso disturbo dell'umore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato il 7 aprile 2025 dalla commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso per 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la scheda di valutazione e, in via subordinata, l'art. 3, comma 2, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, con riferimento alla Tabella 1, punto 8, lettera b. Il giudizio era fondato sul riscontro di un pregresso disturbo dell'umore in soggetto con affettività ipoespressa, già diagnosticato l'anno precedente dalla commissione medica di un altro concorso per allievi agenti. La ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a ripetere la prova di efficienza psico-fisica e a partecipare alle successive prove concorsuali. La domanda cautelare era stata inizialmente respinta dal TAR per difetto di fumus boni iuris, ma il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva ammesso la ricorrente alla ripetizione della prova e, nelle more, alle ulteriori fasi concorsuali. Successivamente, la ricorrente aveva riportato un nuovo giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali del 21 novembre 2025. Tale ultimo giudizio non è stato impugnato. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse al ricorso, associandosi alla richiesta dell'amministrazione di dichiararne l'improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente, pur non rispettando le formalità previste dall'art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a. per una rinuncia rituale, è stata ritenuta idonea ad attestare il venir meno dell'interesse a ricorrere, che costituisce una condizione dell'azione. In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel processo amministrativo, il giudice ha quindi definito il giudizio in conformità alla sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il giudizio di non idoneità psico-fisica e contro la disciplina regolamentare. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della natura, dell'andamento della controversia e della particolarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro della definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
Le formalità della rinuncia al ricorso non erano state rispettate; tuttavia, la dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il venir meno dell'interesse a ricorrere.
art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Disposizione richiamata quale base del giudizio di non idoneità psico-fisica, ma non esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità.
Tabella 1, punto 8, lett. b, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
Parametro medico-regolamentare richiamato per motivare l'esclusione concorsuale, senza valutazione definitiva da parte del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, a fondamento dell'oscuramento.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, anche se non integra una rinuncia rituale per mancanza delle formalità previste dall'art. 84 c.p.a., può attestare il venir meno dell'interesse a ricorrere e determinare l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: quando dagli atti emerge il venir meno di una condizione dell'azione, il giudice deve definire il giudizio coerentemente con tale sopravvenienza, senza procedere all'esame del merito delle censure.
- La mancata impugnazione di un successivo provvedimento autonomamente lesivo può determinare, unitamente alla dichiarazione della parte, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul precedente atto impugnato.
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