Ordinanza n. 1461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia del titolo formativo conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea, con effetti sulla prosecuzione dell’incarico di docenza su posto di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo formativo estero. La controversia riguarda la riconoscibilità in Italia del titolo conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, relativo ad attività particolarmente delicate per la tutela dei minori. In sede cautelare, l’appellante ha dedotto il rischio che il diniego determinasse la sospensione o l’interruzione dell’incarico di docenza su posto di sostegno già in corso, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto parzialmente l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto necessario riservare alla fase di merito ogni approfondimento sulla riconoscibilità in Italia del titolo formativo estero, senza quindi sospendere l’efficacia del diniego di riconoscimento. Ha invece ravvisato il periculum in mora nel rischio di compromissione della prosecuzione dell’incarico di docenza in corso e ha disposto la sospensione e/o l’inibitoria di qualsiasi atto volto a sospendere o interrompere il rapporto di lavoro, fino alla definizione del merito. Ha ordinato al TAR la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito in connessione con la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la riconoscibilità in Italia di un titolo formativo estero richiede approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, la relativa questione può essere riservata alla fase di merito.
- Il periculum in mora può sussistere quando l’efficacia concreta di un provvedimento amministrativo rischia di determinare, nelle more del giudizio, l’interruzione di un rapporto di lavoro già in corso e un pregiudizio grave e irreparabile.
- La tutela cautelare può essere modulata in senso conservativo: il giudice può impedire la sospensione o l’interruzione del rapporto di lavoro pendente senza sospendere l’efficacia del diniego amministrativo contestato.
- L’accoglimento cautelare parziale può limitarsi a inibire gli atti consequenziali idonei a produrre il pregiudizio irreparabile, lasciando provvisoriamente efficace il provvedimento amministrativo direttamente impugnato.
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