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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22416/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era non proponibile in cassazione perché non dedotto in appello, e che il secondo era generico e privo di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha lamentato la mancata individuazione del delitto presupposto del reato di ricettazione; la Corte ha rilevato che tale doglianza non risultava essere stata dedotta in appello e, quindi, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, anche in considerazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 c.p., deducendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo e chiedendo in sostanza la riqualificazione nel reato di incauto acquisto ex art. 712 c.p.; la Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo fosse stato correttamente ravvisato dal giudice di merito.

  • art. 712 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale possibile riqualificazione del fatto in incauto acquisto, in alternativa alla ricettazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È stata richiamata per affermare che in cassazione non possono essere dedotte questioni non previamente prospettate con l'appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È stata richiamata per fondare l'inammissibilità del motivo privo di specificità e di correlazione con la decisione impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili questioni che non risultino previamente devolute con i motivi di appello, quando la loro introduzione sia preclusa dalla regola di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese senza indicare errori argomentativi della decisione, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo della ricettazione non è sufficiente se formulata in modo generico e meramente reiterativo; occorre una critica puntuale alle ragioni con cui il giudice di merito ha ritenuto integrato il dolo del reato.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in incauto acquisto non può essere accolta in cassazione quando sia proposta senza una specifica critica alla ricostruzione fattuale e alla motivazione che ha fondato la sussistenza della ricettazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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