Sentenza n. 379/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 2790 del 13 dicembre 2023, notificata in data 19 dicembre 2023, emanata dal Comune di Gubbio - Settore finanziario, organizzazione e servizi strategici – avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza concessione loculo nel cimitero di Gubbio. Ex concessionario Luigi Menichetti”, con la quale era disposta la decadenza della concessione, di cui al contratto rep. 9594 n. 5223 del 1° agosto 1978 (per evidente errore materiale il provvedimento riporta la data del 1° agosto 2023), a favore di Menichetti Luigi, marito dell’odierna ricorrente; nonché, in quanto occorra dell’art. 73, comma 1, lett. a), del Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con delibera del Consiglio comunale n. 73 del 27 marzo 2001, se ed in quanto lesivo per le ragioni della ricorrente, e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2023 che aveva dichiarato la decadenza dalla concessione del loculo cimiteriale già rilasciata al marito della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decadenza della concessione del loculo nel cimitero comunale, disposta dal Comune il 13 dicembre 2023 e notificata il 19 dicembre 2023, relativa alla concessione originariamente rilasciata al marito, deceduto il 16 aprile 2023. Ha inoltre impugnato, ove lesivo, l'art. 73, comma 1, lett. a), del regolamento comunale di polizia mortuaria e gli atti presupposti e conseguenziali. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio, a seguito di una nuova domanda presentata il 22 luglio 2026, il Comune ha rilasciato una nuova concessione del medesimo loculo con determinazione del 31 agosto 2026, trasmessa alla ricorrente il 1° settembre 2026. La ricorrente ha dichiarato così soddisfatto il proprio interesse al conseguimento del bene della vita e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la ricorrente aveva conseguito il bene della vita cui mirava. Spese integralmente compensate, anche in ragione dell'adesione del Comune alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che, alla luce di quanto esposto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avendo la parte ricorrente conseguito il bene della vita cui aspirava instaurando il presente giudizio;
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente consegue il bene della vita perseguito con il ricorso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita che questi mirava a conseguire mediante il ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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