Ordinanza n. 88/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Potenza, con decorrenza 22 aprile 2025 e scadenza 11 giugno 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal provvedimento emerge che la domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato era fondata su un contratto di lavoro con scadenza al 31 dicembre 2025. Il ricorrente ha contestato il titolo rilasciato, la cui scadenza era fissata all'11 giugno 2026, e ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto. In corso di causa è stato rappresentato che il contratto di soggiorno era stato successivamente rinnovato sino al 31 dicembre 2026, circostanza comunicata all'Amministrazione il 27 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto, a un sommario esame, che la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovesse essere parametrata alla durata del contratto di soggiorno, ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998; poiché il contratto originario scadeva il 31 dicembre 2025, il titolo rilasciato non avrebbe potuto avere una scadenza successiva, indipendentemente dalla sua decorrenza. Quanto al pregiudizio grave e irreparabile, il giudice ha rilevato che il rinnovo del contratto sino al 31 dicembre 2026 consentiva al ricorrente di presentare una nuova istanza di rinnovo del permesso e di permanere nel territorio dello Stato nelle more del nuovo procedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata esaminata dal TAR con riferimento ai presupposti del fumus boni iuris e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno
La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve corrispondere alla durata del contratto di soggiorno; pertanto, il titolo non può eccedere la scadenza del contratto posto a fondamento della domanda.
Massime di principio
- Ai fini della conversione di un permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la durata del titolo deve essere parametrata alla durata del contratto di soggiorno; il permesso non può eccedere la scadenza del contratto, indipendentemente dalla data di decorrenza del titolo.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, a un sommario esame, l'atto impugnato appare conforme alla regola secondo cui la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato coincide con quella del contratto di soggiorno.
- Non sussiste un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla scadenza del permesso quando il rinnovo del contratto di soggiorno consente allo straniero di presentare una nuova istanza di rinnovo e di permanere legittimamente nel territorio dello Stato nelle more del relativo procedimento.
Come è indicizzato
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