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Sentenza

Sentenza n. 6633/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - dell’ordinanza n. 2/2021 prot. 2567, notificata al ricorrente in data 09.09.2021, con la quale il Comune di Castel San Pietro Romano (RM), ha ingiunto alla Ditta Bellomo Pio di demolire – entro novanta giorni dalla data di notifica – le seguenti opere abusive: “manufatto ad uso residenziale, in totale difformità al Permesso di Costruire n. 3/2016 del 16/06/2016, composto di due piani con piano terra a forma di L delle dimensioni planimetriche principali di ml 12,50 x 10,00 per una superficie lorda di circa 113,00 mq, altezza media di ml 3,00 e piano primo di forma rettangolare delle dimensioni di ml 7,80 x 5,25 per una superficie lorda di circa mq 41,00 e altezza utile ml 2,80, per un volume complessivo di circa mc 495,00 realizzato con struttura portante con travi e pilastri in cemento armato, solaio intermedio e di copertura in laterocemento”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202112236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto residenziale realizzato in totale difformità dai titoli edilizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 della legge regionale indicata nel ricorso, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e difetto di chiarezza. In particolare, ha sostenuto che l’ordinanza non individuasse con precisione le opere abusive rispetto al permesso di costruire n. 3/2016, impedendo di verificare la proporzionalità della demolizione e di individuare le porzioni da rimuovere; che non indicasse l’area eventualmente da acquisire in caso di inottemperanza né la particella catastale interessata; e che, essendo il manufatto preesistente in forza di precedenti titoli edilizi, avrebbe dovuto motivare sullo specifico interesse pubblico alla demolizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, nonché illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata partecipazione procedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Dalla documentazione acquisita in istruttoria ha accertato che il manufatto assentito dai titoli edilizi consisteva in un edificio agricolo a un solo piano, di circa 41 mq, destinato a deposito, mentre l’opera realizzata era un organismo edilizio radicalmente diverso: edificio residenziale di due piani, con piano terra di circa 113 mq, primo piano di circa 41 mq e volume complessivo di circa 495 mc. Tale difformità integra la totale difformità dal permesso di costruire prevista dall’art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente legittima applicazione della sanzione demolitoria. La descrizione contenuta nell’ordinanza è stata ritenuta sufficientemente puntuale per identificare l’abuso; l’individuazione dell’area da acquisire non era invece necessaria nell’ordinanza demolitoria, dovendo essere effettuata soltanto nell’eventuale successiva fase di acquisizione al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale, poiché l’esercizio del potere repressivo edilizio è vincolato e, ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990, l’omessa comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha inoltre escluso la necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione: a fronte di un abuso edilizio accertato, realizzato anche in area vincolata senza i necessari nulla osta, non sussiste un legittimo affidamento meritevole di tutela. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso.

    La realizzazione di un edificio residenziale a due piani, di dimensioni e volume ampiamente superiori e con diversa destinazione rispetto al manufatto agricolo assentito integra totale difformità dal permesso di costruire e legittima la sanzione demolitoria.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non invalida l’ordinanza di demolizione quando il potere repressivo edilizio è vincolato e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie di partecipazione procedimentale non impongono l’annullamento dell’ordinanza di demolizione quando l’omissione riguarda un procedimento vincolato e non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale.

  • art. 15 legge regionale indicata nel ricorso

    La disposizione è richiamata dal ricorrente nel quadro delle censure contro l’ordinanza, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sull’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Massime di principio

  • La realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione integra totale difformità dal permesso di costruire e legittima l’adozione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
  • L’ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive il manufatto abusivo in modo sufficientemente puntuale da consentirne l’identificazione e l’individuazione dell’abuso; non è necessario indicare già nell’ordine di demolizione l’area da acquisire, che deve essere individuata nell’eventuale successiva fase di acquisizione al patrimonio comunale.
  • Poiché la repressione degli abusi edilizi mediante demolizione costituisce esercizio di attività vincolata, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordinanza quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990.
  • In presenza di un abuso edilizio accertato, non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né è configurabile un legittimo affidamento tutelabile fondato sulla mera preesistenza di un manufatto abusivo; ciò vale a maggior ragione quando l’abuso sia stato realizzato in area vincolata senza i necessari nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiLegittimo affidamento

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