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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11153/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ricorreva per cassazione contro la decisione che lo aveva ritenuto responsabile di false dichiarazioni rese al fine di ottenere il patrocinio a spese dello Stato. Con un motivo unico deduceva erronea applicazione dell'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 47 c.p., sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ravvisato il dolo e avesse travisato il contenuto delle dichiarazioni della teste indicata a difesa. In sostanza, contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione della sua consapevolezza della falsità delle indicazioni patrimoniali rese nelle istanze di ammissione al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo riproponesse censure già esaminate e disattese in appello con argomentazioni corrette, e che la doglianza sul travisamento della prova fosse in realtà una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma incriminatrice applicata ai fatti: false dichiarazioni o attestazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ne conferma la corretta applicazione in relazione alla consapevolezza della falsità delle dichiarazioni rese.

  • art. 47 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma sull'errore sul fatto, ma la Corte non accoglie la censura perché il dolo è stato ritenuto sussistente in base alle emergenze di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata per il principio per cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non si applica quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601

    Richiamata a supporto del principio secondo cui in cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito con una diversa, ancorché più plausibile, lettura delle emergenze processuali.
  • La doglianza di travisamento della prova non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio: deve evidenziare un errore effettivo e specifico nella lettura della prova, non una diversa interpretazione dei fatti.
  • In tema di false dichiarazioni finalizzate all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'elemento soggettivo può essere desunto da circostanze oggettive significative, come il divario rilevante tra reddito dichiarato e reddito effettivo e l'omissione di beni patrimoniali nella disponibilità del dichiarante.
  • La riproposizione in cassazione di censure già esaminate e logicamente disattese nei gradi di merito non integra un valido motivo di ricorso e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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