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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 225/2024 (Ruolo Generale n. 490/2024) emesso dal Tribunale Ordinario di Catanzaro in data 04-06 aprile 2024, notificato, in data 24 aprile 2024, non opposto, dichiarato esecutivo in data 05 luglio 2024, rinotificato in forma esecutiva in data 19 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202500264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui la vicenda era stata definita mediante transazione. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente alla richiesta della parte ricorrente.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, mediante pagamento integrale, del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale Ordinario di Catanzaro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 225/2024 del Tribunale Ordinario di Catanzaro, notificato, non opposto, dichiarato esecutivo e successivamente rinotificato in forma esecutiva, chiedendo che fosse ordinato all'azienda ospedaliera il pagamento integrale delle somme riconosciute nel titolo giudiziale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la controversia era stata definita mediante transazione e che, pertanto, era venuto meno l'interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non è più necessario o utile pronunciarsi sulla domanda; nel caso concreto, la transazione ha fatto venir meno l'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La definizione transattiva della vicenda intervenuta nel corso del giudizio di ottemperanza determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando elimina l'utilità concreta della prosecuzione del processo.
  • In presenza di una dichiarazione della parte ricorrente, non contestata, circa il venir meno dell'interesse alla decisione per effetto della transazione, il giudice dell'ottemperanza dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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