Cassazione Penale, Sentenza n. 14430/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sannia era stato dichiarato colpevole di minaccia aggravata e condannato dal Tribunale di Torre Annunziata; la Corte d'appello di Napoli ha confermato. In cassazione l'imputato, tramite difensore, ha proposto quattro motivi: (1) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (2) carenze e formule stereotipate nella motivazione della determinazione della pena; (3) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena fondato sulla protesta di innocenza dell'imputato; (4) assenza di motivazione sul diniego del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.). Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato gran parte del ricorso ma ha accolto parzialmente il terzo e il quarto motivo: ha ritenuto la motivazione apparente laddove il giudice d'appello ha negato le attenuanti generiche e la sospensione condizionale basandosi sulla scelta del ricorrente di protestare innocente (riconoscendo che la mancata confessione non può, di per sé, essere motivo decisivo di pregiudizio). Ha inoltre rilevato l'assenza di motivazione espressa sulla non menzione della condanna. Per tali profili la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuova valutazione delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della non menzione. Restano confermate la condanna per il reato e le statuizioni sostanziali; il ricorso è quindi rigettato nel resto. La parte civile è esclusa da liquidazione di somme per tardivo deposito delle conclusioni in cassazione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa sia di particolare tenuità. La Corte conferma che la valutazione richiede un esame complessivo e storico-criteriale delle modalità concrete della condotta; i criteri del primo comma vanno considerati cumulativamente ai fini del riconoscimento della tenuità e alternativamente ai fini del diniego
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare la gravità della condotta e la determinazione della pena: la valutazione della tenuità e del disvalore va rapportata alle modalità della condotta e all'entità del danno o del pericolo
art. 175 cod. pen.
Regola il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale; la Corte ha ritenuto che il diniego della non menzione richiede motivazione espressa e specifica, non può essere desunto implicitamente senza chiaro nesso logico-giuridico
art. 611 cod. proc. pen.
termine di quindici giorni per deposito delle conclusioni
Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni in Cassazione; la mancata osservanza del termine da parte della parte civile comporta l'improcedibilità delle sue richieste in cassazione e impedisce la liquidazione di somme a suo favore
Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj), Rv. 266590
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il metodo di valutazione della particolare tenuità: occorre una valutazione complessa e storica delle modalità della condotta e delle componenti soggettive, considerando tutte le peculiarità concrete della fattispecie
Massime di principio
- Il rifiuto di confessare o la protesta di innocenza non può essere, di per sé, motivo decisivo per negare le circostanze attenuanti generiche o la sospensione condizionale della pena; il giudice deve motivare con elementi obiettivi e specifici
- Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno/ pericolo; i criteri vanno considerati insieme nel giudizio favorevole
- La non menzione della condanna (art. 175) non può essere negata senza motivazione espressa: la motivazione implicita è ammessa solo se sussiste un chiaro e logico nesso con altre parti della motivazione; in sua assenza il vizio è insanabile e comporta annullamento limitato
- La motivazione della determinazione del trattamento sanzionatorio non può limitarsi a formule stereotipate: il giudice deve affrontare e rispondere specificamente alle richieste difensive su attenuanti e benefici
- In Cassazione la parte civile deve rispettare il termine per il deposito delle conclusioni (art. 611 c.p.p.): il deposito tardivo può impedire la formazione del contraddittorio e precludere ogni liquidazione a suo favore
- Se il vizio riguarda soltanto la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte e rinviare per nuovo esame, confermando le restanti statuizioni
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