Cassazione Penale, Sentenza n. 24079/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino dell'11/12/2020 che, pur dichiarando la prescrizione di molteplici reati (truffa e appropriazione indebita), confermava la responsabilità loro per alcuni capi di imputazione relativi a bancarotta fraudolenta (documentale e distrattiva). Coluccio censura la motivazione ritenuta sintetica, chiede la perizia contabile rinnovatoria, contesta la qualificazione come bancarotta fraudolenta (propone bancarotta semplice) e nega la dolosità e la riferibilità della distrazione degli arredi. Vasapolli chiede la riqualificazione delle sue condotte in bancarotta semplice per aver avuto un ruolo non gestionale e reclama l'insufficienza della motivazione sulla sua estraneità alla gestione e sul trattamento di attenuanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata e non manifestamente illogica, confermando l'accertamento di bancarotta fraudolenta per entrambe le posizioni (e, per Coluccio, la sottrazione degli arredi). Ha escluso che la mancata nomina della perizia contabile costituisca vizio di legittimità, considerando la perizia mezzo neutro non decisivo ai sensi dell'art.495 c.p.p.; ha condiviso la ricostruzione probatoria sui consistenti prelievi in contanti e sulla carenza/inaffidabilità della contabilità, e ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale della Corte d'Appello sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti (equivalenza). Sono state confermate le riduzioni di pena disposte in appello e l'obbligo di rifusione delle spese alle parti civili; i ricorsi sono stati respinti
Norme richiamate
art. 219, comma secondo, n.1, Legge fallimentare
Norma usata per l'aggravamento delle fattispecie di bancarotta fraudolenta ritenute configurate; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in relazione alle condotte distrattive accertate
art. 216, ultimo comma, Legge fallimentare
Rinvio alla disciplina delle pene accessorie; la Corte d'appello ha rideterminato le pene principali e adeguatamente ridotto le pene accessorie previste da tale disposizione
art. 87, Legge fallimentare
Richiamata in relazione all'obbligo di verità del fallito: la mancata prova della destinazione dei beni giustifica l'apparente inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministratore/socio illimitatamente responsabile
art. 606, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
Richiamato per escludere che la mancata nomina della perizia possa costituire motivo di cassazione, salvo quando la prova peritale abbia carattere decisivo a favore dell'imputato
art. 495, comma 2, codice di procedura penale
Usato per distinguere le prove a discarico di carattere decisivo (che possono fondare il vizio di mancata acquisizione) dalla perizia, considerata mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice
Giurisprudenza Sez. U, n. 22474/2016 (Passarelli)
Principio richiamato secondo cui il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato d'insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o della persuasività delle prove; occorre dimostrare la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione
- La mancata nomina di una perizia contabile non costituisce, di per sé, vizio di legittimità se il giudice di merito ha motivato l'inutilità dell'accertamento alla luce degli altri elementi probatori: la perizia è mezzo neutro e discrezionale
- Per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione la responsabilità può essere desunta da anomalie contabili, prelievi ingiustificati e impossibilità di ricostruire il patrimonio; in tali casi l'onere probatorio ricade sul gestore/amministratore per dimostrarne la legittima destinazione
- Il socio accomandatario o il soggetto formalmente titolare di poteri gestori può essere ritenuto responsabile anche se afferma di non aver materialmente gestito: la valutazione è basata sugli elementi istruttori e sulla posizione formale e di fatto
- Ai fini della configurabilità del dolo nella bancarotta fraudolenta non è necessario dimostrare che l'agente conoscesse lo stato di insolvenza; è sufficiente la volontà consapevole di destinare risorse societarie a fini estranei alla garanzia dei creditori
- La determinazione della pena e la comparazione tra aggravanti e attenuanti sono valutazioni di merito e risultano insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica o arbitraria
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23963/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23970/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23971/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23972/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23973/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23974/2022 del 22/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →