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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del permesso di costruire in variante n. 36/2023 del 27.3.2025, rilasciato dal Sindaco del Comune di Badia al sig. Luca Bernardi, alla Bernardi S.a.s. di Bernardi Armin & Co. ed alla The Elite S.r.l.; - e per quanto occorrer possa, degli ivi richiamati pareri positivi con prescrizioni della Commissione comunale per il territorio e paesaggio del 7.3.2024 e del 13.3.2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale o consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA - Sezione autonoma di BolzanoSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire in variante relativo alla demolizione e ricostruzione di un edificio, con sopraelevazione di circa 1,25 metri, oltre ai pareri della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire in variante rilasciato dal Comune di Badia a favore della società controinteressata e di altri soggetti, deducendo: la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la lesione delle garanzie partecipative, in ragione della vicinanza dell'immobile e dell'attività di affittacamere; la violazione dell'indice massimo di impermeabilità del suolo del 45%, per l'omesso computo di rampa, via di accesso e scala esterna; la violazione delle distanze dai confini e tra edifici e delle regole relative alla pendenza e alla modificazione della linea del terreno; l'illegittima composizione della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio sotto il profilo dell'equilibrio tra gruppi linguistici. Il ricorrente ha inoltre prospettato pregiudizi consistenti nella perdita di visuale e privacy, nella diminuzione dell'insolazione, nel peggioramento della qualità dell'attività ricettiva e in infiltrazioni nel piano interrato. In corso di causa ha depositato una seconda relazione tecnica, deducendo ulteriori violazioni delle distanze direttamente riguardanti la propria proprietà. La controinteressata e il Comune hanno eccepito il difetto di interesse, anche sopravvenuto per il rilascio di una seconda variante, nonché la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri cointestatari del titolo.

La decisione

Il Tribunale ha riconosciuto l'interesse originario del ricorrente, ravvisando una posizione qualificata derivante dalla prossimità dell'edificio, dall'affaccio diretto sul terreno adiacente detenuto in godimento e dal pregiudizio percepibile prodotto dalla sopraelevazione dell'intero edificio mediante innalzamento della quota zero. Ha escluso il sopravvenuto difetto di interesse, poiché la seconda variante è intervenuta dopo la parziale realizzazione delle opere e non ha previsto la rimozione o modifica di tutte quelle già eseguite; fino all'effettivo ripristino permangono quindi gli effetti materiali del titolo originario. Il primo motivo è stato respinto: il vicino, pur potendo impugnare il titolo edilizio, non ha automaticamente diritto alla comunicazione di avvio del procedimento e, nel caso concreto, non era proprietario di un fondo direttamente confinante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per tardività e difetto di interesse, poiché le superfici contestate erano già previste nel progetto originario, non impugnato, mentre la variante aveva riguardato soltanto un incremento di 23 m² per un ricovero biciclette; l'eventuale annullamento di tale parte non avrebbe inciso sulla sopraelevazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: le ulteriori censure contenute nella seconda perizia erano state introdotte con memoria e non con ricorso o motivi aggiunti, e comunque le contestazioni relative a scala e sistemazione del terreno avrebbero potuto comportare solo un annullamento parziale, senza eliminare la sopraelevazione costituente il nucleo dell'interesse azionato. Il quarto motivo è stato respinto perché la composizione della Commissione era coperta dalla disciplina transitoria che consentiva, in mancanza di adeguata rappresentanza ladina negli elenchi provinciali, la nomina di esperti appartenenti agli altri gruppi linguistici. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro per il Comune e 3.000 euro per la controinteressata, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 14 e 15-bis l.p. n. 17/1993

    La disciplina provinciale sulla partecipazione non impone la comunicazione di avvio del procedimento al vicino nell'ambito del rilascio di un titolo edilizio.

  • art. 97 Costituzione

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, collaborazione e trasparenza; la censura è stata respinta.

  • art. 2, lettere j) e k), D.P.P. n. 24/2020

    Richiamato per la determinazione delle superfici impermeabili e per la disciplina tecnica delle opere e degli interventi sul terreno; le relative censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 14 delle norme di attuazione del PUC di Badia

    Prevede, tra l'altro, il limite massimo di impermeabilità del suolo nelle zone residenziali B2 e le regole urbanistiche sulle distanze; le contestazioni sono state ritenute tardive o prive di interesse.

  • art. 2, lettere p), q) e r), D.P.P. n. 24/2020

    Richiamato per le distanze e per la pendenza o modificazione della linea del terreno; le relative censure non potevano essere introdotte con una semplice memoria e comunque non incidevano sulla sopraelevazione.

  • art. 873 c.c.

    Invocato in tema di distanze tra costruzioni; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1, comma 4, l.r. n. 2/2018

    Richiamato per la composizione paritetica della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio; la violazione è stata esclusa alla luce della disciplina transitoria.

  • art. 103, comma 20, l.p. n. 9/2018

    Consente transitoriamente di nominare esperti appartenenti ai gruppi linguistici tedesco o italiano in luogo di esperti ladini, quando negli elenchi provinciali non sia garantita un'adeguata rappresentanza ladina.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    "richiede la c.d. doppia conformità dell’intervento edilizio"

    L'accertamento di conformità richiede che l'opera sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza; non è ammessa una sanatoria giurisprudenziale fondata sulla sola conformità sopravvenuta.

  • art. 95 l.p. n. 9/2018

    Indicato come disposizione provinciale corrispondente all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 in materia di accertamento di conformità.

Massime di principio

  • La vicinanza dell'immobile non determina automaticamente il diritto del vicino a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio: la legittimazione a impugnare il titolo e la qualità di destinatario dell'avviso di avvio sono posizioni distinte.
  • L'interesse a impugnare un titolo edilizio può sussistere anche in capo al proprietario di un edificio non immediatamente confinante, quando la concreta sopraelevazione dell'edificio vicino, realizzata mediante innalzamento della quota zero e traslazione verso l'alto dei piani e degli affacci, sia idonea a produrre un pregiudizio percepibile alla visuale, alla privacy o all'insolazione; l'interesse può inoltre fondarsi sul godimento di un fondo adiacente di proprietà altrui destinato a giardino.
  • Il rilascio in corso di causa di un nuovo titolo edilizio non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse quando le opere assentite dal titolo originario siano già state almeno parzialmente realizzate e il nuovo titolo non ne disponga l'integrale rimozione o modifica. Fino all'effettiva esecuzione degli interventi ripristinatori permangono gli effetti materiali del titolo impugnato.
  • Non è ammissibile introdurre con una memoria difensiva nuove censure autonomamente lesive e non contenute nel ricorso; tali doglianze devono essere proposte mediante ricorso o motivi aggiunti, nel rispetto dei termini processuali.
  • È priva di interesse la censura riferita a una parte meramente accessoria del titolo edilizio quando l'eventuale annullamento di quella specifica previsione non possa incidere sull'intervento edilizio che costituisce il nucleo del pregiudizio dedotto, come la sopraelevazione dell'edificio.
  • La disciplina transitoria che consente la nomina di esperti appartenenti ad altri gruppi linguistici, in mancanza di adeguata rappresentanza di un gruppo negli elenchi provinciali, legittima la composizione della commissione anche se non realizza immediatamente l'equilibrio linguistico ordinario.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiInvalidità del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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