Sentenza del 23/03/2016 n. 5705 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Azienda USL contestava l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 20% sulle fatture relative alle strisce reattive per l'autocontrollo glicemico "Glucocard", sostenendo che dovesse applicarsi l'aliquota agevolata del 4% prevista per protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti. Secondo la USL, essendo le strisce destinate a pazienti diabetici e distribuite nell'ambito del servizio sanitario, non sarebbe stata necessaria una specifica dichiarazione al fornitore. La società resistente sosteneva invece la necessità di una certificazione sanitaria riferita espressamente ai prodotti e alla loro destinazione a soggetti affetti da menomazione funzionale permanente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo del necessario "momento di sintesi" previsto dall'art. 366-bis c.p.c. per le censure di vizio della motivazione. Il primo motivo, pur formulato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, secondo cui la documentazione prodotta non dimostrava inequivocabilmente che le strisce fossero destinate esclusivamente a pazienti diabetici portatori di menomazioni funzionali permanenti. La sentenza d'appello è quindi rimasta ferma, con conferma dell'aliquota ordinaria applicata e condanna della USL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte II, art. 41-quater
protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti
L'aliquota IVA del 4% può applicarsi agli ausili solo quando sia dimostrato che essi sono destinati a soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti. Nel caso concreto, la prova documentale è stata ritenuta insufficiente e non specificamente riferita alle forniture contestate.
D.L. 29 settembre 1997, n. 328, art. 1, convertito dalla L. 29 novembre 1997, n. 410
protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti
La normativa conferma il regime agevolato per le cessioni di protesi e ausili destinati a menomazioni funzionali permanenti; la sua applicazione richiede tuttavia la verifica concreta della destinazione dei beni.
L. 28 luglio 1989, n. 263, art. 1, comma 3-bis, di conversione del D.L. 29 maggio 1989, n. 202
Richiamata quale precedente disciplina dell'aliquota IVA agevolata per protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.
L. 16 marzo 1987, n. 115, art. 3
Richiamata dalla USL quale base normativa per l'erogazione delle strisce reattive ai pazienti diabetici; l'erogazione sanitaria, però, non è stata ritenuta di per sé sufficiente a provare i presupposti fiscali dell'aliquota agevolata.
Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 336/E del 29 ottobre 2002
La risoluzione è stata valorizzata dai giudici per affermare la necessità di un'adeguata certificazione sanitaria che attesti l'utilizzazione dei prodotti da parte di soggetti affetti da menomazione funzionale permanente.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua disciplina, i motivi relativi al vizio di motivazione dovevano contenere un autonomo e chiaro momento di sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, a pena di inammissibilità.
Art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5
Il giudizio di cassazione consente di denunciare violazioni di legge e specifici vizi della motivazione, ma non permette di ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto selezionati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Per applicare un'aliquota IVA agevolata a dispositivi o ausili sanitari non basta dimostrare che il prodotto è normalmente utilizzato nell'ambito del Servizio sanitario o da persone affette da una determinata patologia: occorre provare la specifica destinazione del bene a soggetti portatori di una menomazione funzionale permanente.
- La documentazione probatoria dovrebbe essere predisposta prima o al momento della fatturazione, essere indirizzata al fornitore e identificare chiaramente i prodotti, le forniture e la loro destinazione sanitaria; dichiarazioni generiche, successive o non riferite alle singole cessioni possono non essere sufficienti.
- In cassazione non è possibile trasformare una contestazione sull'insufficienza della prova o sulla valutazione dei documenti in una fittizia violazione di legge: l'accertamento dei fatti e la selezione delle prove spettano al giudice di merito.
- Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto o un momento di sintesi, la sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo, anche se le argomentazioni sostanziali potrebbero avere un fondamento.
- La qualificazione amministrativa o sanitaria di un prodotto come ausilio non determina automaticamente il diritto all'aliquota agevolata: devono essere dimostrati tutti i presupposti previsti dalla disciplina fiscale.
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