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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 5705 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Azienda USL contestava l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 20% sulle fatture relative alle strisce reattive per l'autocontrollo glicemico "Glucocard", sostenendo che dovesse applicarsi l'aliquota agevolata del 4% prevista per protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti. Secondo la USL, essendo le strisce destinate a pazienti diabetici e distribuite nell'ambito del servizio sanitario, non sarebbe stata necessaria una specifica dichiarazione al fornitore. La società resistente sosteneva invece la necessità di una certificazione sanitaria riferita espressamente ai prodotti e alla loro destinazione a soggetti affetti da menomazione funzionale permanente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo del necessario "momento di sintesi" previsto dall'art. 366-bis c.p.c. per le censure di vizio della motivazione. Il primo motivo, pur formulato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, secondo cui la documentazione prodotta non dimostrava inequivocabilmente che le strisce fossero destinate esclusivamente a pazienti diabetici portatori di menomazioni funzionali permanenti. La sentenza d'appello è quindi rimasta ferma, con conferma dell'aliquota ordinaria applicata e condanna della USL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte II, art. 41-quater

    protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti

    L'aliquota IVA del 4% può applicarsi agli ausili solo quando sia dimostrato che essi sono destinati a soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti. Nel caso concreto, la prova documentale è stata ritenuta insufficiente e non specificamente riferita alle forniture contestate.

  • D.L. 29 settembre 1997, n. 328, art. 1, convertito dalla L. 29 novembre 1997, n. 410

    protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti

    La normativa conferma il regime agevolato per le cessioni di protesi e ausili destinati a menomazioni funzionali permanenti; la sua applicazione richiede tuttavia la verifica concreta della destinazione dei beni.

  • L. 28 luglio 1989, n. 263, art. 1, comma 3-bis, di conversione del D.L. 29 maggio 1989, n. 202

    Richiamata quale precedente disciplina dell'aliquota IVA agevolata per protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.

  • L. 16 marzo 1987, n. 115, art. 3

    Richiamata dalla USL quale base normativa per l'erogazione delle strisce reattive ai pazienti diabetici; l'erogazione sanitaria, però, non è stata ritenuta di per sé sufficiente a provare i presupposti fiscali dell'aliquota agevolata.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 336/E del 29 ottobre 2002

    La risoluzione è stata valorizzata dai giudici per affermare la necessità di un'adeguata certificazione sanitaria che attesti l'utilizzazione dei prodotti da parte di soggetti affetti da menomazione funzionale permanente.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla sua disciplina, i motivi relativi al vizio di motivazione dovevano contenere un autonomo e chiaro momento di sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, a pena di inammissibilità.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5

    Il giudizio di cassazione consente di denunciare violazioni di legge e specifici vizi della motivazione, ma non permette di ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto selezionati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Per applicare un'aliquota IVA agevolata a dispositivi o ausili sanitari non basta dimostrare che il prodotto è normalmente utilizzato nell'ambito del Servizio sanitario o da persone affette da una determinata patologia: occorre provare la specifica destinazione del bene a soggetti portatori di una menomazione funzionale permanente.
  • La documentazione probatoria dovrebbe essere predisposta prima o al momento della fatturazione, essere indirizzata al fornitore e identificare chiaramente i prodotti, le forniture e la loro destinazione sanitaria; dichiarazioni generiche, successive o non riferite alle singole cessioni possono non essere sufficienti.
  • In cassazione non è possibile trasformare una contestazione sull'insufficienza della prova o sulla valutazione dei documenti in una fittizia violazione di legge: l'accertamento dei fatti e la selezione delle prove spettano al giudice di merito.
  • Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto o un momento di sintesi, la sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo, anche se le argomentazioni sostanziali potrebbero avere un fondamento.
  • La qualificazione amministrativa o sanitaria di un prodotto come ausilio non determina automaticamente il diritto all'aliquota agevolata: devono essere dimostrati tutti i presupposti previsti dalla disciplina fiscale.

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