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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 5696 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2. Ha contestato l'imputazione a suo carico delle movimentazioni bancarie, affermando di aver dimostrato che gran parte dei versamenti proveniva dal marito, anch'egli esercente attività imprenditoriale, e lamentando che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato il rigetto delle sue prove. Il ricorso, tuttavia, non conteneva lo specifico quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. e tendeva inoltre a ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 19 marzo 2008, trovava applicazione il regime transitorio dell'art. 366-bis c.p.c., che imponeva, per le censure di violazione di legge, la formulazione di uno specifico quesito di diritto contenente i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e quella ritenuta corretta. Tale requisito mancava del tutto. La Corte ha inoltre escluso che il giudizio di legittimità potesse trasformarsi in un nuovo esame delle prove e delle valutazioni di fatto compiute dalla Commissione tributaria regionale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    La disposizione fonda la presunzione secondo cui i dati risultanti dalle movimentazioni dei conti bancari possono essere utilizzati per l'accertamento fiscale, salvo che il contribuente dimostri adeguatamente la non riferibilità delle somme alla propria attività o posizione reddituale.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, imponeva che i motivi di violazione di legge fossero accompagnati da uno specifico quesito di diritto, formulato in modo autosufficiente e idoneo a evidenziare la regola applicata e quella che si assumeva corretta. La sua omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non permette di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • Art. 58, comma 5, legge n. 69 del 2009

    La disciplina transitoria ha reso applicabile l'art. 366-bis c.p.c. ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate nel periodo indicato dalla norma, come nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e ricondotti con precisione a uno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 360 c.p.c.; una critica generica alla sentenza conduce all'inammissibilità.
  • Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto, esso deve indicare i fatti rilevanti, la regola giuridica applicata dal giudice e quella che si ritiene corretta; non è sufficiente richiamare genericamente una norma violata.
  • La Corte di cassazione non costituisce un ulteriore grado di merito: non può rivalutare testimonianze, documenti o movimentazioni bancarie già esaminate dai giudici di merito, salvo specifici vizi processuali o motivazionali dedotti correttamente.
  • In materia di accertamenti bancari, il contribuente deve fornire una prova analitica e documentata della provenienza e della non riferibilità delle singole movimentazioni; la mera affermazione che le somme appartengano al coniuge, anche se cointestatario o titolare di attività imprenditoriale, può non essere sufficiente.
  • La mancata individuazione del corretto vizio processuale o sostanziale e la riproposizione delle valutazioni probatorie già respinte espongono il ricorso alla dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.

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