Sentenza del 23/03/2016 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Notifica - Agente della riscossione - Servizio Postale - Vizi della notifica - Insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. La notificazione effettuata dall’Agente della riscossione tramite il servizio postale è valida, al pari della notifica delle cartelle di pagamento, e non è inficiata dalla mancata indicazione dell’identità dell’agente postale. L’avviso di ricevimento è stato considerato sufficiente a garantire la certezza dell’avvenuta consegna e della conoscenza del contenuto dell’atto notificato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fosse viziata perché notificata tramite il servizio postale senza indicare l’identità dell’agente postale che aveva materialmente consegnato l’atto. La contestazione riguardava quindi la regolarità formale della notifica e l’idoneità della documentazione a dimostrare l’effettiva conoscenza dell’atto.
Massime di principio
- La notifica tramite servizio postale degli atti dell’Agente della riscossione, inclusi gli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento, è in linea generale valida.
- La mancata indicazione nominativa dell’agente postale che ha materialmente eseguito la consegna non determina, di per sé, l’invalidità della notificazione.
- L’avviso di ricevimento costituisce normalmente prova sufficiente della consegna dell’atto e della possibilità per il destinatario di conoscerne il contenuto.
- Per contestare efficacemente una notifica non è sufficiente allegare mere irregolarità formali: occorre dimostrare un vizio concreto previsto dalla legge o l’effettiva lesione del diritto di difesa.
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