Sentenza del 23/03/2016 n. 5700 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, deducendo la nullità della notificazione, la decadenza dell'Amministrazione per violazione del termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, l'illegittimità per omessa notificazione dell'avviso bonario e la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento. La questione decisiva riguardava la notificazione eseguita in una situazione di irreperibilità relativa: non era stata effettuata l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione prevista dall'art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione della cartella deve rispettare integralmente gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., compresa l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa. Poiché tale adempimento mancava, la notificazione non si era perfezionata e non poteva far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare la cartella. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha inoltre precisato che la declaratoria di incostituzionalità opera retroattivamente, salvo rapporti ormai definitivamente esauriti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali dal quale può derivare l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
Stabilisce il termine entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento; la relativa eccezione di decadenza non è stata esaminata nel merito per effetto della decisione sulla notificazione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento e rinvia alle modalità previste per gli atti tributari. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, il regime semplificato è applicabile alla sola irreperibilità assoluta, non a quella relativa.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e)
La disposizione, letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, non può essere applicata alla notificazione di cartelle a destinatari relativamente irreperibili in modo da escludere le garanzie dell'art. 140 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità relativa o temporanea assenza, impone il compimento di tutti gli adempimenti previsti, tra cui deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa. La mancanza anche di uno solo di tali adempimenti impedisce il perfezionamento della notificazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 258/2012
Ha eliminato la disparità tra notificazione degli avvisi di accertamento e notificazione delle cartelle, imponendo per l'irreperibilità relativa delle cartelle l'applicazione dell'art. 140 c.p.c.
Legge n. 212/2000, art. 6, comma 1
Richiede che l'Amministrazione favorisca l'effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente; tale finalità giustifica l'applicazione delle garanzie dell'art. 140 c.p.c.
Art. 136 Cost. e legge n. 87/1953, art. 30
Le sentenze di illegittimità costituzionale hanno efficacia retroattiva, con il limite dei rapporti definitivamente esauriti, dei giudicati e delle preclusioni o decadenze ormai consolidate.
Massime di principio
- Quando il destinatario è temporaneamente assente ma l'indirizzo è noto, si configura normalmente l'irreperibilità relativa e la notificazione deve rispettare integralmente l'art. 140 c.p.c.; non basta il solo deposito presso la casa comunale o la pubblicazione all'albo.
- L'omissione di uno degli adempimenti essenziali dell'art. 140 c.p.c., come l'affissione dell'avviso alla porta o la raccomandata informativa, rende invalida la notificazione e impedisce la decorrenza del termine per impugnare l'atto.
- Il regime semplificato previsto per l'irreperibilità assoluta non può essere esteso ai casi in cui l'Amministrazione conosce l'indirizzo del destinatario ma non lo reperisce temporaneamente.
- Una declaratoria di illegittimità costituzionale non equivale a una semplice modifica legislativa: di regola opera retroattivamente anche sulle notificazioni eseguite prima della sentenza, salvo che il rapporto sia ormai definitivamente esaurito.
- La nullità o l'inesistenza della notificazione deve essere valutata con riferimento agli adempimenti concretamente documentati dall'Amministrazione; è quindi essenziale verificare la relata di notifica, l'avviso di deposito, l'affissione e la raccomandata informativa.
- La decisione sulla validità della notificazione può rendere superfluo l'esame di ulteriori contestazioni, come decadenza, avviso bonario o responsabile del procedimento; tali questioni potranno essere esaminate dal giudice di rinvio se necessario.
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