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Sentenza

Sentenza n. 969/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento della determinazione del Comune di Ventotene n. 141 del 25 settembre 2025, recante la revoca in autotutela della Determinazione n. 104 del 15 luglio 2025 di aggiudicazione dell'affidamento in sub gestione delle attività oggetto della concessione demaniale marittima n. 52/2007 intestata al Comune di Ventotene in località Porto Nuovo, e successive modifiche per l'anno 2025/2026-CIG: B74490C379; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento n. 5489 del 25 agosto 2025; - nonché per la condanna al risarcimento del danno derivante dall’illegittima revoca.

Giustizia amministrativa202501096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione del Comune di Ventotene n. 141 del 25 settembre 2025, di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione del servizio di ormeggio di imbarcazioni da diporto per l'anno 2025/2026, nonché la comunicazione di avvio del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aggiudicataria aveva impugnato l'annullamento d'ufficio della determinazione del 15 luglio 2025 con cui le era stato affidato il servizio in sub gestione relativo alla concessione demaniale marittima n. 52/2007, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il Comune aveva eccepito l'inammissibilità per omessa notifica al secondo classificato, ritenuto controinteressato, e contestato nel merito le censure. In fase cautelare il TAR aveva rilevato una carenza di valutazione dell'interesse pubblico all'autotutela, ma il Consiglio di Stato aveva riformato l'ordinanza cautelare, ravvisando il difetto di fumus anche in ragione della mancata notifica al controinteressato e rimettendo la causa al TAR per l'approfondimento. Dopo che il Comune aveva indetto una nuova procedura comparativa per l'affidamento del servizio, la ricorrente non ha impugnato i relativi atti con motivi aggiunti e ha dichiarato, nelle note d'udienza e in udienza, il sopravvenuto venir meno del proprio interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare l'eccezione di omessa notifica al controinteressato né le censure di merito o la domanda risarcitoria. La mancata impugnazione della successiva procedura e dei relativi atti ha reso definitiva la lesione della posizione della società: gli effetti del provvedimento sopravvenuto, ormai inoppugnabile, non avrebbero potuto essere rimossi dalla decisione sull'atto originario. Inoltre, la dichiarazione univoca della ricorrente circa il venir meno dell'interesse era di per sé ostativa alla decisione di merito. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso (nella specie contenuta nelle note d’udienza depositate il 16 settembre 2026 nonché nella dichiarazione resa all’odierna udienza), già ex se preclusiva della decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm.

    La dichiarazione univoca della parte circa il venir meno dell'interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 84, ultimo comma, c.p.a.

    la mancata impugnazione dei provvedimenti che – come nella specie - inserendosi nella medesima traiettoria di quello già gravato, ha reso definitiva la lesione della sfera giuridica della ricorrente, risulta ricomprensibile nell’ambito di quei fatti e atti idonei a rendere inutile la prosecuzione del processo teso a censurare l’atto originario e a concretizzare quindi la sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso da parte della società ricorrente

    La mancata impugnazione di atti sopravvenuti che consolidano la lesione e i cui effetti non possono essere rimossi dalla decisione sull'atto originario rende inutile la prosecuzione del giudizio e determina la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l'impugnazione dell'atto originario, intervengono atti connessi che consolidano definitivamente la lesione e non sono impugnati, sicché la decisione sull'atto iniziale non può più produrre un risultato utile per il ricorrente.
  • La dichiarazione univoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione è di per sé ostativa alla pronuncia sul merito e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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