Sentenza n. 1036/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato computo dell'indennità mensile pensionabile di polizia nella base di calcolo dei trattamenti di fine servizio
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento dei rispettivi trattamenti di fine servizio, con inclusione dell'indennità mensile pensionabile attribuita al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 69/1984. Hanno dedotto violazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973, dell'art. 5 del d.P.R. n. 69/1984 e degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nonché eccesso di potere, sostenendo che la natura retributiva e non occasionale dell'emolumento imponesse la sua inclusione nella base contributiva dell'indennità di buonuscita. Hanno inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'indennità pensionabile di polizia è correlata alle funzioni, alla professionalità, alle responsabilità e ai rischi del servizio. Secondo i ricorrenti, la finalità previdenziale della buonuscita non avrebbe potuto giustificare l'esclusione dell'emolumento e la disciplina sulla tredicesima mensilità avrebbe carattere eccezionale, senza efficacia oltre la fattispecie espressamente regolata. L'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha applicato il principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 1996, ribadito dall'Adunanza plenaria n. 3 del 2007, secondo cui il carattere retributivo dell'indennità di polizia non comporta automaticamente la sua computabilità nell'indennità di buonuscita. Ai fini dell'individuazione della base contributiva rileva il regime formale stabilito dalla legge per il singolo emolumento, non la sua natura sostanziale né la sua pensionabilità. L'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 elenca le voci retributive computabili e consente l'inclusione di ulteriori assegni e indennità soltanto quando la legge li preveda espressamente come utili ai fini del trattamento previdenziale. Poiché nessuna disposizione normativa stabilisce la computabilità dell'indennità mensile pensionabile di polizia ai fini della buonuscita, la pretesa dei ricorrenti è stata respinta. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese processuali in favore dell'INPS, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina del trattamento di fine servizio.
art. 3 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
Le voci comprese nella base contributiva concorrono alla determinazione della prestazione di fine lavoro.
art. 38 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032
concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale
La base contributiva dell'indennità di buonuscita comprende le voci elencate dalla norma e, oltre a esse, soltanto gli assegni e le indennità che una disposizione di legge qualifichi espressamente come utili ai fini del trattamento previdenziale.
art. 5 d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69
Prevede l'indennità mensile pensionabile per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, ma non ne stabilisce la computabilità ai fini dell'indennità di buonuscita.
art. 43, terzo comma, l. 1 aprile 1981, n. 121
Richiamato per la disciplina dell'indennità pensionabile di polizia, la cui natura retributiva non determina di per sé la sua inclusione nella buonuscita.
art. 2 l. 20 marzo 1984, n. 34
Richiamato nel quadro normativo dell'indennità pensionabile di polizia.
art. 2 l. n. 75 del 1980
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, disciplina eccezionale e derogatoria in materia di inclusione della tredicesima mensilità nella base contributiva.
artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.
Parametri costituzionali invocati dai ricorrenti, non ritenuti idonei a fondare l'inclusione dell'indennità nella base di calcolo della buonuscita in assenza di una previsione legislativa espressa.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione della base contributiva dell'indennità di buonuscita, la natura retributiva di un emolumento non è sufficiente a determinarne la computabilità; occorre verificare il regime formale previsto dalla legge per quello specifico emolumento.
- La pensionabilità di un assegno o di un'indennità non implica automaticamente la sua inclusione nell'indennità di buonuscita, non sussistendo una necessaria corrispondenza tra i due regimi.
- Nel sistema dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, oltre alle voci retributive espressamente elencate, possono concorrere alla base contributiva soltanto gli assegni e le indennità che la legge preveda espressamente come utili ai fini del trattamento previdenziale.
- In assenza di una disposizione legislativa che stabilisca la computabilità dell'indennità pensionabile di polizia nella buonuscita, tale emolumento non può essere incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, anche se ha natura retributiva ed è pensionabile.
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