Cassazione Civile, Ordinanza n. 14726/2025 del 01/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
L'INPS ha agito per ottenere la condanna di un'università e di una azienda ospedaliera universitaria al pagamento di contributi previdenziali non versati in relazione a una pluralità di rapporti di lavoro svolti in epoca anteriore al 1998 con medici c.d. gettonati, tra cui un medico rimasto intimato nel giudizio di legittimità. La Corte d'appello aveva confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice amministrativo per effetto della data di cessazione dei rapporti di lavoro presupposti. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 34 c.p.c. e dell'art. 69 d.lgs. 165/2001, sostenendo che non si trattasse di controversia in materia di pubblico impiego, ma di rapporto contributivo tra ente previdenziale ed enti pubblici non economici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha affermato che, in una controversia analoga, le Sezioni Unite hanno già chiarito che il criterio transitorio di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001 sulla giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego si applica anche quando la domanda di contributi presupponga, sia pure incidentalmente, l'accertamento di prestazioni di fatto rese in regime di subordinazione o l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con ente pubblico. La Corte ha quindi confermato il difetto di giurisdizione dell'AGO. Ha compensato le spese di legittimità, rilevando che l'orientamento applicato si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1 c.p.c.
è richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non fonda la decisione su di essa
art. 34 c.p.c.
è richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non fonda la decisione su di essa
art. 69 d.lgs. 165/2001
il criterio transitorio di riparto della giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego si applica anche quando l'accertamento del rapporto subordinato sia soltanto incidentale rispetto alla domanda contributiva
art. 374, comma 1, c.p.c.
la questione, essendo già stata decisa dalle Sezioni Unite, poteva essere decisa anche dalla sezione semplice
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione della causa in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi previdenziali dovuti da enti pubblici, se la domanda presuppone l'accertamento, anche solo incidentale, di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione, il riparto di giurisdizione segue il criterio transitorio dell'art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001.
- La qualificazione della domanda come azione di recupero contributivo non esclude l'applicazione delle regole sulla giurisdizione proprie del pubblico impiego quando il petitum dipenda logicamente dall'esistenza del rapporto di lavoro pubblico.
- Quando l'orientamento di legittimità invocato è stato consolidato solo dopo la proposizione del ricorso, la Corte può compensare le spese del giudizio di cassazione.
- Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14724/2025 del 01/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14758/2025 del 01/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14759/2025 del 01/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14760/2025 del 01/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14762/2025 del 01/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14613/2025 del 31/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →