Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14758/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro introdotto da un lavoratore nei confronti dell'associazione che egli indicava come proprio datore di lavoro, per contestare un licenziamento intimatogli per giusta causa e, in subordine, per far accertare la cessazione del rapporto di lavoro con conseguente spettanza di somme economiche. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'associazione convenuta, ritenendo non coincidente il soggetto indicato nel ricorso con quello raggiunto dalla notifica. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente individuata la legittimata passiva, valorizzando gli elementi contenuti nel ricorso introduttivo e nei documenti prodotti, nonché la notificazione effettuata presso la sede milanese dell'associazione, e ha quindi dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando l'associazione al pagamento dell'indennità ex art. 8 L. n. 604 del 1966, dell'indennità sostitutiva del preavviso e di altre somme. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c., assumendo di non essere mai stata convenuta in giudizio come soggetto passivo; 2) violazione degli artt. 157, 164 e 291 c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti per ritenere sanata l'eventuale erronea individuazione del convenuto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando ultrapetizione per la condanna al pagamento di somme che, secondo la ricorrente, non erano state domandate; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché le somme controverse sarebbero state già integralmente pagate prima del giudizio e non trattenute dall'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la decisione della corte d'appello sulla legittimazione passiva e sulla sanatoria dei vizi di vocatio in ius: la legittimazione va valutata in base alla prospettazione dell'attore, mentre l'eventuale difformità del soggetto concretamente titolare del rapporto attiene al merito; inoltre, la rinnovata notificazione del ricorso e del decreto presso la sede milanese dell'associazione ha sanato ex tunc i vizi ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c., applicabile anche al rito del lavoro. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la resistente aveva ribadito in altro giudizio la non debenza in suo favore dell'importo di € 33.605,38 lordi, circostanza che rendeva priva di utilità la decisione su tali censure. Il ricorso è quindi stato complessivamente respinto nei capi esaminati, con condanna della ricorrente al pagamento della metà delle spese del giudizio di legittimità e compensazione dell'altra metà, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere di non essere stata mai convenuta in giudizio; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo che la domanda fosse stata comunque proposta nei confronti del soggetto identificabile come datore di lavoro secondo la prospettazione dell'attore.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di sanatoria dei vizi processuali; la Corte ha escluso che impedisse la sanatoria avvenuta mediante rinnovata notificazione.

  • art. 164 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la rinnovata notificazione del ricorso e del decreto presso la sede corretta abbia sanato ex tunc i vizi del ricorso, raggiungendo lo scopo di rendere edotta la convenuta della chiamata in giudizio; ha applicato la norma anche al rito del lavoro.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non ostativo alla sanatoria operata nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione; la censura non è stata esaminata nel merito perché dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro dedotto per i primi tre motivi di ricorso, riferiti a violazioni di legge processuale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È il parametro dedotto per il quarto motivo, relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 8 L. n. 604 del 1966

    Richiamato quale base della condanna economica conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato nel dispositivo finale ai fini dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La legittimazione passiva ad causam si valuta in base alla prospettazione della domanda e alla relazione instaurata dall'attore tra convenuto e causa petendi, senza coincidere con l'effettiva titolarità sostanziale del rapporto, che appartiene al merito e richiede accertamento fattuale.
  • Nel rito del lavoro, la rinnovata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza presso il soggetto correttamente identificato può sanare ex tunc i vizi del ricorso originariamente notificato in modo non pienamente corretto, purché la notificazione raggiunga lo scopo di rendere certa la chiamata in causa.
  • L'erronea indicazione iniziale di sede o dati identificativi del convenuto non impedisce la sanatoria se dagli atti emerge senza incertezza il soggetto effettivamente evocato in giudizio e la notificazione successiva elimina ogni dubbio sulla sua individuazione.
  • Le censure di ultrapetizione e di omesso esame di fatto decisivo possono essere dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse quando il sopravvenuto assetto sostanziale del rapporto rende non più utile una decisione sul motivo.
  • Quando il giudizio di legittimità è definito con rigetto solo parziale e con inammissibilità di alcuni motivi per sopravvenuta carenza di interesse, è possibile una regolazione delle spese parzialmente compensata in ragione dell'esito complessivo e dei fatti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.