Cassazione Civile, Ordinanza n. 14759/2025 del 01/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli a seguito di contestazione disciplinare, fondata sull’essere stato sorpreso nel magazzino aziendale in possesso di merce asseritamente sottratta alla società. In primo grado il Tribunale aveva accolto l’impugnativa; la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello della datrice di lavoro, ha invece ritenuto legittimo il recesso, qualificando il fatto come tentato furto integralmente realizzato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo e giudicando proporzionata la sanzione espulsiva. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento; (2) violazione di legge per avere qualificato il fatto come furto consumato, mentre al più si sarebbe trattato di un tentativo interrotto; (3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso o insufficiente esame delle prove testimoniali e per non avere considerato che la merce sarebbe stata già restituita prima del confronto con un teste. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la reale motivazione della sentenza d’appello, la quale non aveva affermato un furto consumato ma aveva invece ritenuto integrata la fattispecie del tentato furto nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, giudicandola comunque idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e a giustificare il licenziamento per giusta causa. Ha inoltre osservato che le censure del ricorrente si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile se muove da una qualificazione del fatto diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la diversa lettura degli elementi istruttori.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ristretto il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha convertito il d.l. n. 83/2012, rendendo applicabile la nuova formulazione del vizio motivazionale.
Sez. un. n. 8053/2014
Viene richiamata per il principio secondo cui il vizio di cui all’art. 360, n. 5, riguarda solo l’omesso esame di un fatto decisivo.
Sez. un. n. 19881/2014
Conferma che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Sez. un. n. 20399/2019
La censura che investe la valutazione delle deduzioni difensive non rientra nel paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. n. 18318/2022
Le domande, le eccezioni e i motivi di appello non costituiscono, di regola, fatti storici il cui omesso esame sia denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. n. 10321/2023
Richiamata in senso conforme sul perimetro del vizio motivazionale e sul divieto di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.
Cass. n. 5616/2023
Conferma che il sindacato ex art. 360, n. 5, non copre la rivalutazione delle prove.
Cass. n. 26364/2022
Richiamata per ribadire che il mancato esame di singoli elementi istruttori non coincide con l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata e si fonda su una diversa ricostruzione del fatto accertato dal giudice di merito.
- In materia di licenziamento disciplinare, la valutazione sulla gravità della condotta e sulla lesione del vincolo fiduciario è riservata al giudice di merito e, se sorretta da motivazione non illogica, non è riesaminabile in cassazione come merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di denunciare l’omessa o diversa valutazione delle prove testimoniali o documentali.
- La denuncia di omesso esame deve individuare un fatto storico specifico, discusso e decisivo, non una pluralità di risultanze istruttorie o un dissenso sulla loro attendibilità.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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