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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14724/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, era stata dichiarata estinta dalla Corte d'appello di Roma perché la riassunzione del processo era avvenuta oltre il semestre dalla cessazione della sospensione dall'esercizio della professione del procuratore costituito. I ricorrenti hanno impugnato tale statuizione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 301, 302, 303, 307 e 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che l'estinzione non poteva essere dichiarata d'ufficio, poiché nel giudizio l'INPS era contumace e il processo era stato introdotto prima del 4 luglio 2009, dunque soggetto al testo previgente dell'art. 307 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 91, 92 e 310 c.p.c. per la condanna alle spese di tutti i gradi del giudizio; (3) violazione degli artt. 301 e 307 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando il dies a quo del termine per riassumere il processo, che la Corte territoriale aveva fatto decorrere dal 18 luglio 2014, assumendo che la sospensione disciplinare dell'avvocato avesse durata massima annuale e fosse quindi cessata in quella data.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile al caso il testo dell'art. 307 c.p.c. anteriore alla riforma del 2009, perché i giudizi erano stati instaurati prima del 4 luglio 2009. In base a tale disciplina, l'estinzione per tardiva riassunzione opera di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa; poiché l'INPS era rimasto contumace, la Corte d'appello non poteva rilevarla e dichiararla d'ufficio. Sono stati quindi assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa o comunque senza vincolo di diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    richiamato in relazione alla sospensione/interruzione del processo per vicende del procuratore costituito

  • art. 302 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della prosecuzione/riassunzione dopo l'interruzione

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato per il meccanismo di riassunzione del processo interrotto

  • art. 307 c.p.c.

    nel testo previgente, l'estinzione per tardiva riassunzione opera di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa; non è rilevabile d'ufficio né in presenza di contumacia della controparte

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla decisione sulla estinzione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla valutazione degli atti di causa

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese

  • art. 310 c.p.c.

    richiamato con riguardo agli effetti dell'estinzione del processo sulle spese e sul giudizio

  • art. 46, comma 15, L. n. 69/2009

    ha modificato l'art. 307 c.p.c., ma la nuova disciplina non si applica ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore

  • art. 58, comma 1, L. n. 69/2009

    stabilisce che le modifiche introdotte dalla legge si applicano ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore

Massime di principio

  • Nei giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il testo previgente dell'art. 307 c.p.c.; la disciplina sopravvenuta non ha effetto retroattivo sui processi già pendenti.
  • Nel regime previgente dell'art. 307, comma 4, c.p.c., l'estinzione per tardiva riassunzione è sì automatica sul piano sostanziale, ma può essere dichiarata dal giudice solo se tempestivamente eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa.
  • La contumacia della parte interessata a far valere l'estinzione impedisce al giudice di rilevarla d'ufficio; la preclusione opera anche in sede di impugnazione, salvo il diverso caso di contumacia erroneamente dichiarata per vizio della vocatio in ius.
  • Quando il motivo di ricorso investe in via logicamente prioritaria la legittimità della declaratoria di estinzione, l'esame degli ulteriori motivi resta assorbito.
  • In sede di rinvio restitutorio, il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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