Cassazione Civile, Ordinanza n. 14760/2025 del 01/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un licenziamento disciplinare per giusta causa intimato da una banca a un dipendente responsabile di filiale. Alla base vi erano due distinte contestazioni disciplinari: la prima del 7 luglio 2015 e la seconda del 14 aprile 2016. Al lavoratore veniva addebitato di non avere segnalato operazioni sospette tra alcuni clienti e un terzo soggetto, indagato con lui per usura ed estorsione, di aver fornito informazioni riservate sulle esposizioni debitorie dei clienti e di avere così agevolato la riscossione del credito del terzo, in violazione della normativa antiriciclaggio, della privacy, del codice di condotta, dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 38 del CCNL credito. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il licenziamento solo con riferimento ai fatti della seconda contestazione e aveva invece giudicato irragionevole il tempo trascorso tra la prima contestazione e il recesso, con conseguente decorrenza degli effetti espulsivi dalla seconda contestazione e condanna della banca a restituire parte delle retribuzioni trattenute sul TFR. La Corte d’appello ha invece accolto il reclamo incidentale della banca e rigettato quello del lavoratore. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: omesso esame/omessa pronuncia sulla tardività della prima contestazione; nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sul medesimo punto; violazione delle regole sulla prova perché la tempestività della seconda contestazione sarebbe stata desunta da un documento proveniente dalla stessa parte onerata della prova; violazione dell’art. 7 Statuto dei lavoratori, dell’art. 1, comma 41, L. n. 92/2012 e dell’art. 1175 c.c. per eccessiva durata del procedimento disciplinare; violazione delle norme sul periodo di sospensione e sulla trattenuta delle retribuzioni maturate durante la sospensione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché veicolava un vizio di omessa pronuncia e non un omesso esame di un fatto storico; il secondo infondato perché la motivazione della corte territoriale sul tema della tempestività esisteva ed era articolata; il terzo infondato perché la decisione di merito non si basava solo sul documento datoriale ma anche su atti del procedimento penale e su riscontri interni; il quarto infondato perché l’immediatezza della contestazione in materia disciplinare è relativa e la valutazione del ritardo dipende dalle circostanze concrete, qui giustificate dalla sospensione cautelare, dalla pendenza del procedimento penale e dalla necessità di ulteriori approfondimenti; il quinto inammissibile per difetto di specificità e perché introduceva almeno in parte questioni nuove, oltre a non confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del lavoratore alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato dalla banca, escludendo sia la tardività della seconda contestazione sia l’illegittimità del complessivo procedimento disciplinare e delle conseguenti trattenute. Le censure sul difetto di motivazione, sull’uso della prova, sull’eccessiva durata del procedimento e sulla trattenuta delle retribuzioni sono state respinte o dichiarate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il n. 5 consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di deduzioni difensive, eccezioni o motivi di gravame; il n. 4 attiene ai vizi di nullità processuale; il n. 3 alla violazione di legge.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione, ma la Corte osserva che una motivazione esisteva ed era sufficiente.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia, ma la censura non è stata ritenuta correttamente veicolata né fondata.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla valutazione della prova; la Corte evidenzia che il giudice di merito ha fondato il convincimento su più elementi istruttori, non su un solo documento.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la censura è stata respinta perché si risolveva in una critica al merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ritiene che il giudizio di merito non abbia violato le regole probatorie.
art. 7 L. n. 300/1970
La tempestività della contestazione disciplinare è espressione di correttezza e buona fede, ma va apprezzata in concreto e in senso relativo.
art. 1, comma 41, L. n. 92/2012
Richiamato quale disciplina del rito e del licenziamento; la Corte non ravvisa violazioni nel procedimento seguito.
art. 1175 c.c.
La Corte ribadisce che la valutazione della tempestività della contestazione e del procedimento disciplinare deve conformarsi a correttezza e buona fede, ma in concreto il comportamento datoriale non è stato ritenuto contrario a tali canoni.
art. 2104 c.c.
Citato come norma violata nei fatti contestati al lavoratore, in relazione ai doveri di diligenza e correttezza nell’esecuzione della prestazione.
art. 38 CCNL credito
Richiamato nella contestazione disciplinare come fonte contrattuale violata dal dipendente.
artt. 41 e 44 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 31/03/2015
Richiamati nel motivo sulla trattenuta delle retribuzioni; la Corte rileva che la censura non era specifica e introduceva in parte una questione nuova.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Richiamato implicitamente nel dispositivo per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di licenziamento disciplinare, il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per lamentare l’omessa pronuncia su eccezioni, deduzioni difensive o motivi di gravame.
- La tempestività della contestazione disciplinare deve essere valutata in modo relativo e concreto, tenendo conto della complessità degli accertamenti, della struttura organizzativa del datore di lavoro, dell’eventuale pendenza di un procedimento penale e dell’esigenza di ulteriori approfondimenti.
- Il ritardo nella contestazione non determina di per sé invalidità del procedimento disciplinare, ma assume rilievo solo se incide sul diritto di difesa del lavoratore o tradisce un comportamento datoriale contrario a correttezza e buona fede.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su una pluralità di elementi istruttori e non è tenuto a dare conto di ogni singola risultanza, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso logico seguito.
- Una censura di violazione di legge in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può risolversi in una critica generica o nuova rispetto alle questioni trattate nei gradi di merito.
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