Cassazione Civile, Ordinanza n. 30115/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società di leasing aveva insinuato al passivo del fallimento per un credito derivante da un contratto di sale and lease back e, contestualmente, aveva chiesto la rivendica di un immobile oggetto dell’operazione, ritenendo legittima la propria posizione proprietaria dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice. Il Tribunale di Vasto aveva invece accolto solo in parte l’opposizione allo stato passivo, ammettendo il credito in chirografo per Euro 1.120.000,00 previa decurtazione di maxicanone e spese, ma aveva respinto la rivendica dichiarando la nullità del contratto perché stipulato in violazione del divieto di patto commissorio. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1344, 1345, 1418 e 2744 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice di merito avesse valorizzato solo la presunta sproporzione economica dell’operazione senza gli indici necessari per ritenere il leasing come patto commissorio; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse fondato la decisione su circostanze emerse dalla consulenza tecnica e non allegate dalla curatela; 3) violazione degli artt. 13, 2331, 2359 e 2497 c.c., contestando l’accertamento del rapporto debitorio tra utilizzatrice e gruppo finanziario; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando il ricorso alle presunzioni per ritenere consapevole la concedente della difficoltà economica della fallita; 5) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella clausola contrattuale sulla risoluzione del leasing, ritenuta idonea a escludere la nullità per patto commissorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e cinque i motivi perché diretti, in sostanza, a contestare la valutazione di merito del materiale probatorio e la ricostruzione fattuale compiuta dal Tribunale, nonché perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha ribadito che, nel sale and lease back, la nullità per violazione del patto commissorio non richiede necessariamente la congiunta presenza di tutti gli indici sintomatici tradizionalmente elaborati, essendo decisivo l’accertamento, riservato al giudice di merito, della finalizzazione concreta dell’operazione a una causa di garanzia. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che il giudice avesse mal governato le presunzioni o che fosse configurabile un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei termini dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1344 c.c.
Richiamato ai fini della dedotta illiceità del contratto per frode alla legge e per il suo possibile uso elusivo del divieto di patto commissorio.
art. 1345 c.c.
Richiamato come norma sulla causa illecita o sul motivo illecito comune, nel contesto della contestazione di nullità del sale and lease back.
art. 1418 c.c.
Richiamato come norma generale sulla nullità del contratto.
art. 2744 c.c.
Applicato come divieto di patto commissorio, la cui violazione può emergere anche quando l’operazione di leasing sia concretamente finalizzata a funzione di garanzia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per contestare un asserito ultrapetitum o uso di fatti non dedotti, ma la Corte ha escluso la violazione perché si trattava di valutazione del materiale probatorio e non di attribuzione di un bene diverso o introduzione di una causa petendi nuova.
art. 13 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne traesse un diverso principio di diritto nel merito della controversia.
art. 2331 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza decisione di merito sul punto nel provvedimento di legittimità.
art. 2359 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo per contestare i rapporti con il gruppo societario.
art. 2497 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione all’appartenenza al gruppo e ai rapporti infragruppo.
art. 2727 c.c.
Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo; la Corte ha affermato che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato per censurare l’uso delle presunzioni; la Corte ha ribadito che il relativo apprezzamento è incensurabile in cassazione se motivato in modo esistente e comprensibile.
art. 360 c.p.c., n. 3
Richiamato per le doglianze di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che i motivi miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto.
art. 360 c.p.c., n. 4
Richiamato in relazione al preteso vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto insussistente.
art. 360 c.p.c., n. 5
Richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che le censure riguardassero veri fatti storici decisivi o che fossero comunque ammissibili nei termini prospettati.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di sale and lease back, la nullità per violazione del divieto di patto commissorio non richiede necessariamente la coesistenza di tutti gli indici sintomatici tradizionali; è decisivo verificare se l’operazione, nella sua concreta funzione economico-sociale, sia stata strutturata come garanzia anziché come effettivo trasferimento del bene.
- La valutazione della sussistenza di una causa concreta di garanzia nel sale and lease back è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o quando la censura colpisca effettivamente una regola di diritto e non la ricostruzione del fatto.
- La deduzione di violazione dell’art. 112 c.p.c. richiede la dimostrazione che il giudice abbia attribuito un bene diverso da quello domandato, introdotto una causa petendi nuova o rilevato d’ufficio eccezioni in senso stretto; non è sufficiente contestare il modo in cui il materiale probatorio è stato valutato.
- L’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alle presunzioni semplici e la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, se la motivazione è esistente e intelligibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare l’apprezzamento giuridico della fattispecie o per proporre una diversa lettura del contratto e delle sue clausole.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29965/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29972/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29987/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29988/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29989/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29991/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →