Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1762

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1762 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per inserire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a esportare nell’Unione determinati animali e carni fresche. La modifica è adottata in vista della data di recesso del Regno Unito dall’Unione, al fine di evitare perturbazioni degli scambi e sulla base delle garanzie fornite dal Regno Unito circa il rispetto delle condizioni sanitarie richieste. L’atto si applica dal 1° novembre 2019, con una clausola di non applicazione se il diritto dell’Unione continuasse a valere in tale data per il Regno Unito.

Modifica degli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche, includendo Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli scambi e alle importazioni nell’Unione europea di determinati animali ungulati e carni fresche di ungulati, nell’ambito del sistema di certificazione veterinaria previsto dal regolamento (UE) n. 206/2010. Riguarda in particolare gli operatori che intendono introdurre nell’UE partite provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona (Guernsey, Isola di Man e Jersey), per le categorie di prodotti e le condizioni indicate negli allegati modificati. L’applicazione è prevista dal 1° novembre 2019, salvo che a tale data il diritto dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito stesso.

Modifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati a esportare animali e carni fresche nell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1762 modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per adeguare gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche. L’intervento è adottato in previsione del recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a evitare perturbazioni degli scambi, sulla base delle garanzie fornite dal Regno Unito circa il rispetto delle condizioni sanitarie previste dalla normativa unionale.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama, quale base giuridica, la direttiva 92/65/CEE, la direttiva 2002/99/CE e la direttiva 2004/68/CE, che disciplinano rispettivamente gli scambi e le importazioni di animali e materiale germinale, le norme di polizia sanitaria per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano e le importazioni e il transito di determinati ungulati vivi. Il regolamento (UE) n. 206/2010 istituisce gli elenchi degli Stati, territori o parti di essi autorizzati all’importazione nell’UE di animali e carni fresche, subordinando tale introduzione al rispetto delle condizioni di certificazione veterinaria e delle condizioni sanitarie in esso previste.

Ambito di applicazione materiale

L’atto riguarda le partite di ungulati, diversi dagli equidi, e le carni fresche di ungulati, comprese quelle degli equidi, destinate all’introduzione nell’Unione. Le modifiche incidono sugli allegati I e II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, che contengono gli elenchi dei paesi terzi, territori e loro parti autorizzati a esportare tali prodotti verso il mercato unionale.

Soggetti e territori interessati

Il regolamento inserisce negli elenchi autorizzativi:

  • il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con specificazione di alcune partizioni territoriali (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord; Scozia);
  • Guernsey;
  • l’Isola di Man;
  • Jersey.

Le tabelle dell’allegato indicano, per ciascun territorio, le categorie di animali e prodotti ammissibili e, in alcuni casi, i codici sanitari o le condizioni applicabili. In particolare, il testo distingue le autorizzazioni tra diverse specie/mercati (ad esempio bovini, ovini, suini, ruminanti, equidi) e richiama i pertinenti codici o zone sanitarie.

Motivazione dell’inclusione negli elenchi

Secondo i considerando, il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie per rispettare, a decorrere dalla data del recesso, le condizioni del regolamento (UE) n. 206/2010 per l’introduzione nell’Unione di partite di ungulati e carni fresche. Le dipendenze della Corona hanno fornito garanzie analoghe per alcuni prodotti, impegnandosi a continuare a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. L’inclusione negli elenchi è quindi funzionale a preservare la continuità degli scambi e la certezza giuridica per operatori e autorità veterinarie.

Modifiche puntuali agli allegati del regolamento (UE) n. 206/2010

L’allegato del regolamento di esecuzione sostituisce/integra le tabelle degli allegati I e II del regolamento base con nuove voci, collocate in ordine alfabetico rispetto ai paesi già presenti. Le nuove righe individuano il territorio autorizzato, la sua eventuale suddivisione interna e le categorie di animali/carni ammesse. In concreto:

  • nell’allegato I, parte 1, sono inserite le voci per GB (Regno Unito), GG (Guernsey), IM (Isola di Man) e JE (Jersey), con indicazione delle categorie e dei codici sanitari;
  • nell’allegato II, parte 1, sono inserite le voci per GB, GG, IM e JE, con indicazione delle categorie di animali vivi o prodotti autorizzati.

Entrata in vigore, applicazione e clausola condizionale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° novembre 2019. È tuttavia prevista una clausola sospensiva: non si applica se, in tale data, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi del regolamento (UE) n. 206/2010

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di nuove voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey.

Inserimento del Regno Unito e delle dipendenze della Corona negli elenchi di autorizzazione

Nell’allegato I, parte 1, vengono inserite le voci per il Regno Unito (GB), con distinzioni territoriali tra Inghilterra/Galles/Irlanda del Nord e Scozia, e per Guernsey (GG); nell’allegato II, parte 1, vengono inserite le voci per il Regno Unito, Guernsey, Isola di Man (IM) e Jersey (JE). Le tabelle indicano, per ciascuna entità, le specie/prodotti autorizzati e le eventuali zone o condizioni sanitarie applicabili.

Decorrenza, entrata in vigore e clausola di salvaguardia Brexit

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° novembre 2019. Tuttavia, non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Base giuridica e finalità sanitaria/commerciale

Il regolamento si fonda, tra l’altro, sulla direttiva 92/65/CEE, sulla direttiva 2002/99/CE e sulla direttiva 2004/68/CE. La finalità è garantire che le importazioni continuino a rispettare le condizioni sanitarie dell’Unione e prevenire inutili perturbazioni degli scambi dopo la data di recesso del Regno Unito.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazione di prodotti di origine animalecommercio di animali e carni freschebrexitcertificazione veterinaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.