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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1758

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1758 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione europea partite di animali d’acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei territori autorizzati a esportare nell’Unione partite di animali d’acquacoltura, inserendo il Regno Unito e le dipendenze della Corona nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. L’intervento è motivato dalla prospettata data di recesso del Regno Unito dall’UE e dalle garanzie fornite circa il mantenimento temporaneo dell’allineamento alla normativa europea. La misura mira a evitare perturbazioni inutili degli scambi dopo il recesso, prevedendo tuttavia una clausola di non applicazione qualora il diritto dell’Unione continui a valere per il Regno Unito alla data indicata.

Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per includere il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona tra i territori autorizzati a introdurre nell’Unione partite di animali d’acquacoltura.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi verso l’Unione europea di partite di animali d’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 1251/2008 e dalla direttiva 2006/88/CE. Riguarda specificamente il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona (Guernsey, Isola di Man e Jersey), ai fini della loro inclusione nell’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati. L’efficacia è collegata alla data del recesso del Regno Unito, prevista per il 1º novembre 2019, ma il regolamento non si applica se a tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito.

Inclusione del Regno Unito e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei territori autorizzati per l’acquacoltura

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1758 interviene sul quadro unionale relativo all’importazione di animali d’acquacoltura, modificando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. La finalità dichiarata è evitare perturbazioni degli scambi in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione, sulla base delle garanzie fornite da tale Stato circa il rispetto, per un periodo iniziale di almeno nove mesi, delle condizioni previste dalla normativa unionale per determinati prodotti.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nel quadro della direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione e al controllo di talune malattie degli animali acquatici. Il regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene, nell’allegato III, l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione animali d’acquacoltura. L’intervento della Commissione risponde alla necessità di aggiornare tale elenco in relazione alla data di recesso del Regno Unito, indicata come 1º novembre 2019, e alle garanzie specifiche fornite dal medesimo Regno Unito e dalle dipendenze della Corona.

Ambito materiale di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente le partite di animali d’acquacoltura che vengono introdotte nell’Unione da territori terzi. Non introduce un regime generale nuovo, ma modifica l’elenco dei territori abilitati a operare in tale ambito ai fini dell’importazione unionale. L’effetto pratico è l’ammissione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey tra i territori autorizzati, ciascuno con riferimento territoriale all’intero paese.

Modifiche all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008

L’allegato del regolamento apporta modifiche puntuali alla tabella dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008:

  • dopo la voce relativa alle Isole Cook sono inserite le righe relative a GB, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e a GG, Guernsey;
  • dopo la voce relativa a Israele sono inserite le righe relative a IM, Isola di Man, e a JE, Jersey.

Tali inserimenti formalizzano l’inclusione di questi territori nell’elenco dei soggetti/aree da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali d’acquacoltura.

Decorrenza, efficacia e clausola sospensiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º novembre 2019. È prevista una clausola di inapplicabilità: se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il regolamento non si applica.

Base giuridica e natura dell’atto

La Commissione fonda l’adozione del regolamento sugli articoli 22 e 61, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata vincolatività nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Inclusione nell’elenco dei territori autorizzati

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato per inserire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona tra i paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione partite di animali d’acquacoltura.

Aggiornamento puntuale dell’allegato III

Nella tabella dell’allegato III sono inserite, dopo la voce relativa alle Isole Cook, le righe per GB (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e GG (Guernsey), e dopo la voce relativa a Israele le righe per IM (Isola di Man) e JE (Jersey), con l’indicazione del relativo ambito territoriale come "intero paese".

Decorrenza e clausola di non applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º novembre 2019. Non si applica, tuttavia, se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito.

Base giuridica e carattere vincolante

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base della direttiva 2006/88/CE, in particolare dell’articolo 22 e dell’articolo 61, paragrafo 3, ed è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleacquacolturacommercio con paesi terzibrexitimportazioni

Testo integrale

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