Regolamento (UE) 2019/1760
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1760 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per consentire, a determinate condizioni, l’importazione nell’Unione di specifiche partite di carne provenienti dal Regno Unito dopo la data del recesso. La Commissione giustifica l’intervento con le garanzie fornite dal Regno Unito circa il mantenimento, per un periodo iniziale di almeno nove mesi, della conformità alla normativa dell’Unione. La misura è adottata per evitare perturbazioni degli scambi ed è collegata alla prevista cessazione di applicazione del diritto UE al Regno Unito dal 1º novembre 2019, salvo diversa evoluzione.
Modifica l’elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare nell’UE carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento, includendovi il Regno Unito
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi veterinari con paesi terzi, in particolare all’introduzione nell’Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento. Riguarda gli operatori e le autorità competenti che utilizzano l’elenco dei paesi terzi/parti di essi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 119/2009. L’effetto territoriale è limitato all’inserimento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’allegato I, parte 1, con applicazione dal 1º novembre 2019; il regolamento non si applica se alla stessa data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1760: inclusione del Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi autorizzati per specifiche carni
Il regolamento interviene sul regime veterinario di importazione previsto dal regolamento (CE) n. 119/2009, aggiornando l’elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento. L’intervento è strettamente connesso al recesso del Regno Unito dall’Unione e alle garanzie fornite da tale Stato circa il mantenimento temporaneo della conformità alla normativa UE.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione richiama la notifica del recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE, la proroga del termine di recesso fino al 31 ottobre 2019 e la conseguente previsione che il diritto dell’Unione cesserebbe di applicarsi dal 1º novembre 2019. In tale contesto, il Regno Unito ha comunicato di essere in grado di soddisfare le condizioni sanitarie richieste dal regolamento (CE) n. 119/2009 a decorrere dalla data del recesso, continuando ad allinearsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
La Commissione ritiene quindi opportuno includere il Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi o parti di essi autorizzati, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi dopo la data del recesso.
Base normativa
Il regolamento è adottato sulla base della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, in particolare:
- articolo 8, frase introduttiva;
- articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4;
- articolo 9, paragrafo 4.
La disciplina sostanziale di riferimento è il regolamento (CE) n. 119/2009, che stabilisce le condizioni sanitarie, i requisiti di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione delle categorie di prodotti interessate.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009
L’unica modifica sostanziale consiste nell’inserimento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009, immediatamente dopo il Canada.
L’inserimento comporta che il Regno Unito sia incluso tra i paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell’Unione:
- carne di leporidi selvatici;
- carne di alcuni mammiferi terrestri selvatici;
- carne di conigli d’allevamento.
Nel testo allegato figurano anche i codici identificativi GB, WL, RM e WM.
Decorrenza e clausola di salvaguardia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º novembre 2019.
È tuttavia prevista una clausola di non applicazione: il regolamento non opera se, a tale data, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Effetti pratici per operatori e autorità
Per gli operatori del settore alimentare e per le autorità veterinarie, la conseguenza pratica è l’aggiornamento del quadro di ammissibilità all’importazione per le categorie di carni considerate. L’inclusione del Regno Unito nell’elenco consente di proseguire i flussi commerciali in una fase di transizione legata alla Brexit, fermo restando il rispetto delle condizioni sanitarie e di certificazione previste dal regolamento (CE) n. 119/2009.
Natura del regolamento
Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione dell’elenco dei paesi terzi autorizzati
L’articolo 1 modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 inserendo, dopo la voce relativa al Canada, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord con i codici GB, WL, RM e WM. L’effetto è l’autorizzazione dell’introduzione nell’Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento provenienti da tale territorio, in quanto incluso nell’elenco dei paesi terzi o parti di essi autorizzati.
Decorrenza, entrata in vigore e clausola di non applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1º novembre 2019. Esso tuttavia non si applica se, a tale data, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito.
Base giuridica e finalità sanitarie
Il regolamento è adottato sulla base della direttiva 2002/99/CE, in particolare dell’articolo 8 e dell’articolo 9, paragrafo 4, e mira ad assicurare il rispetto delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria richieste per l’importazione delle categorie di carni interessate.
Ragioni dell’intervento regolatorio
Nei considerando la Commissione richiama la proroga del termine di recesso del Regno Unito disposta con decisione (UE) 2019/584 e le garanzie fornite dal Regno Unito circa il mantenimento della conformità alla normativa UE per almeno nove mesi dopo la data del recesso. L’inserimento nell’elenco è motivato dall’esigenza di evitare inutili perturbazioni degli scambi dopo il recesso.
Come è indicizzato
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