Regolamento (UE) 2019/1759
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1759 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei paesi terzi autorizzati all’importazione nell’UE di determinati prodotti lattiero-caseari e del colostro, includendo il Regno Unito e le dipendenze della Corona. La modifica è collegata al recesso del Regno Unito dall’Unione e si fonda sulle garanzie fornite circa il mantenimento, per un periodo iniziale di almeno nove mesi, della conformità alla normativa UE di settore. L’obiettivo dichiarato è evitare perturbazioni inutili degli scambi dopo la data del recesso. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica solo dalla data del recesso, con una clausola di non applicazione se il diritto dell’Unione dovesse continuare ad applicarsi in tale data.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per includere il Regno Unito, le dipendenze della Corona e le relative isole nell’elenco dei paesi terzi autorizzati all’importazione nell’UE di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano, con riferimento ai paesi terzi o parti di essi autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 605/2010. L’effetto principale riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona (Guernsey, Isola di Man, Jersey), che vengono inseriti nell’elenco dell’allegato I. Il regolamento è applicabile a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito, salvo il caso in cui, a tale data, il diritto dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito stesso.
Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’importazione di prodotti lattiero-caseari e colostro
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1759 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 605/2010, che disciplina le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. L’atto è adottato nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a garantire continuità agli scambi evitando interruzioni non necessarie.
Contesto e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama la notifica di recesso del 29 marzo 2017 e la successiva decisione (UE) 2019/584, che ha prorogato il termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. Nei considerando si afferma che il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito dal 1º novembre 2019, salvo diversa evenienza prevista dall’atto. Si evidenzia inoltre che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito garanzie circa il fatto che, dalla data del recesso, esso e le dipendenze della Corona continueranno a soddisfare le condizioni del regolamento (UE) n. 605/2010 e a conformarsi alla normativa UE per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
Ambito materiale della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, cioè l’elenco dei paesi terzi o parti di essi autorizzati all’introduzione nell’Unione di determinate partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In particolare, vengono inserite le seguenti entità:
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GB),
- Guernsey (GG),
- Isola di Man (IM),
- Jersey (JE).
L’inclusione avviene nelle colonne pertinenti della tabella dell’allegato I, secondo le indicazioni riportate nell’allegato al regolamento di esecuzione.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010; l’allegato del regolamento di esecuzione contiene la modifica puntuale della tabella. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi dalla data del recesso del Regno Unito. Tuttavia, è prevista una clausola di salvaguardia: il regolamento non si applica se, alla data del recesso, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare e veterinario, l’effetto principale è la conferma dell’ammissibilità all’importazione nell’UE di tali partite provenienti dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona, nel quadro delle condizioni già previste dal regolamento (UE) n. 605/2010. Il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale di controlli, ma aggiorna l’elenco degli Stati o territori autorizzati, con finalità di continuità commerciale e di certezza giuridica dopo la Brexit.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La tabella dell’allegato I viene integrata con nuove voci relative a Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GB), Guernsey (GG), Isola di Man (IM) e Jersey (JE), ciascuna inserita nelle corrispondenti posizioni indicate nel testo.
Decorrenza, entrata in vigore e clausola di non applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito, ma non si applica se, a tale data, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Finalità di continuità degli scambi dopo il recesso
Nei considerando la Commissione richiama la proroga del termine di recesso disposta dalla decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo e prende atto delle garanzie fornite dal Regno Unito circa il rispetto delle condizioni sanitarie e di certificazione previste dal regolamento (UE) n. 605/2010, con conformità alla normativa UE per almeno nove mesi. Sulla base di tali elementi, il regolamento estende l’autorizzazione all’importazione per evitare perturbazioni commerciali successive alla data del recesso.
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