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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1753

Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Normativa europea32019R1753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina il ruolo dell’Unione, dopo l’adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona, nella registrazione internazionale e nella tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine. Definisce procedure per proporre, valutare, opporsi, proteggere, rifiutare, revocare o invalidare la protezione nell’Unione delle indicazioni geografiche di paesi terzi, e coordina il sistema internazionale con la disciplina UE esistente. Prevede inoltre regole transitorie per gli Stati membri già parte dell’Accordo di Lisbona, nonché norme su tasse, contributi finanziari e monitoraggio della partecipazione dell’Unione.

Norme e procedure per l’azione dell’Unione europea dopo l’adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulla registrazione e protezione internazionale delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

Ambito di applicazione

Si applica all’Unione europea e, nei limiti previsti, agli Stati membri che abbiano ratificato o aderito all’Atto di Ginevra nell’interesse dell’Unione. Riguarda le indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 1308/2013, n. 251/2014 e (UE) 2019/787, nonché le indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale dell’OMPI. Esclude, in sostanza, la valutazione di altre regole UE sull’immissione sul mercato, incluse norme sanitarie e fitosanitarie, di commercializzazione ed etichettatura, e non disciplina la protezione di prodotti non agricoli, salvo la dichiarazione della Commissione.

Regolamento (UE) 2019/1753 sull’azione dell’Unione a seguito dell’adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona

Il regolamento si inserisce nel quadro dell’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona, adottata per consentire all’Unione di esercitare la propria competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune e di assicurare la protezione internazionale delle indicazioni geografiche dell’UE. L’obiettivo è creare un insieme di regole procedurali e sostanziali che permettano alla Commissione di agire a nome dell’Unione e, in taluni casi, degli Stati membri autorizzati, nel rapporto con l’Ufficio internazionale dell’OMPI e con le altre parti contraenti.

Ambito e coordinamento con il sistema UE delle indicazioni geografiche

Il regolamento copre le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 1308/2013, n. 251/2014 e (UE) 2019/787. Tali nozioni sono usate in senso ampio e comprendono anche le denominazioni di origine ai sensi dell’Atto di Ginevra. Il testo mira a coordinare la tutela internazionale con la disciplina interna dell’Unione, senza incidere sulle altre regole di mercato, sanitarie, fitosanitarie, di commercializzazione o di etichettatura, che restano applicabili autonomamente.

Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche dell’Unione

A seguito dell’adesione, e poi a intervalli regolari, la Commissione deve presentare all’Ufficio internazionale dell’OMPI le domande di registrazione internazionale delle indicazioni geografiche dell’Unione che siano già protette e registrate nel diritto UE. Gli Stati membri possono segnalare alla Commissione le indicazioni originarie dei rispettivi territori, su iniziativa propria o su richiesta di soggetti/beneficiari legittimati dall’Atto di Ginevra. La Commissione, sulla base di tali richieste, adotta atti di esecuzione per fissare l’elenco delle indicazioni da iscrivere nel registro internazionale.

Indicazioni geografiche di paesi terzi: pubblicazione, valutazione, opposizione e decisione

Per le indicazioni geografiche di paesi terzi notificate dall’Ufficio internazionale, il regolamento prevede una sequenza procedurale articolata. La Commissione pubblica la registrazione nella Gazzetta ufficiale, la valuta entro quattro mesi e verifica la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dal regolamento di esecuzione comune, senza estendere il controllo ad altre normative UE di prodotto.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione, Stati membri, paesi terzi diversi da quello di origine e persone con interesse legittimo possono presentare opposizione. I motivi di opposizione comprendono, tra gli altri, conflitto con varietà vegetali o razze animali, omonimia con indicazioni già protette, conflitto con marchi anteriori, genericità del termine, difetto dei requisiti dell’Atto di Ginevra e rischio di inganno del consumatore. La Commissione decide quindi, con atto di esecuzione, se concedere o meno la protezione nell’Unione; la decisione può fissare l’ambito della tutela e prevedere condizioni compatibili con l’Atto di Ginevra, compresi periodi transitori.

La Commissione deve notificare all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale entro un anno dalla notifica internazionale, ovvero entro due anni nei casi specificamente richiamati. Può inoltre revocare, in tutto o in parte, un rifiuto già comunicato.

Protezione, uso, marchi e invalidazione

Le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme alla registrazione internazionale. Il regolamento tutela la coesistenza con i marchi preesistenti: la protezione di un’indicazione geografica non pregiudica i marchi anteriori depositati o registrati in buona fede, o acquisiti con uso in buona fede, e un’indicazione geografica non è protetta se la tutela indurrebbe in errore il consumatore per la notorietà di un marchio anteriore.

La Commissione può anche invalidare gli effetti della protezione nell’Unione, su iniziativa o su richiesta motivata, quando vengono meno la protezione nella parte contraente di origine, l’iscrizione internazionale o la conformità ai requisiti informativi richiesti dal regolamento di esecuzione comune. Prima dell’atto di invalidazione devono essere sentiti i soggetti titolari o beneficiari; quando l’invalidazione diventa definitiva, la Commissione ne informa l’Ufficio internazionale.

Regime transitorio per gli Stati membri già parte dell’Accordo di Lisbona

Il regolamento contiene un articolato regime transitorio per gli Stati membri che erano già parte dell’Accordo di Lisbona. Entro il 14 novembre 2022 essi devono scegliere, per ciascuna denominazione di origine di un prodotto protetto dal diritto UE, se chiederne la registrazione internazionale nell’ambito dell’Atto di Ginevra oppure la cancellazione della registrazione esistente. Se la denominazione riguarda un prodotto rientrante nel diritto UE ma non ancora protetto, lo Stato membro deve scegliere tra registrazione nel regime UE o annullamento della registrazione internazionale; in caso di rigetto o mancata presentazione della domanda internazionale, deve attivarsi senza indugio per la cancellazione. Per denominazioni non rientranti nella protezione UE, lo Stato membro può mantenere le registrazioni esistenti e presentare nuove domande solo dopo notifica alla Commissione e in assenza di parere negativo entro due mesi.

Per le denominazioni di origine di paesi terzi già registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona, gli Stati membri interessati possono mantenere una protezione nazionale transitoria, con effetti solo interni, fino a quando la tutela non sia sostituita dalla protezione UE o non cessino gli effetti della registrazione internazionale. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le notifiche dell’Ufficio internazionale e dichiarare che non possono garantire protezione nazionale per determinate denominazioni di prodotti già coperti dalla disciplina UE a decorrere dalla data in cui l’Unione diventa parte contraente dell’Atto di Ginevra.

Tasse, contributo speciale e governance procedurale

Le tasse dovute per le domande e per le altre formalità internazionali sono poste a carico dello Stato membro di origine dell’indicazione geografica, oppure di persone fisiche o giuridiche o beneficiari legittimati; gli Stati membri possono trasferire tutto o parte dell’onere a tali soggetti. L’Unione può inoltre contribuire finanziariamente, nei limiti del bilancio, al funzionamento dell’Unione speciale se ciò è previsto dall’Atto di Ginevra.

Le competenze di esecuzione sono esercitate secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 e con il supporto di comitati diversi a seconda della categoria di prodotto: vino, prodotti vitivinicoli aromatizzati, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari. La Commissione è inoltre tenuta a effettuare entro il 14 novembre 2021 una valutazione della partecipazione dell’Unione all’Atto di Ginevra, basata su dati sulle domande presentate, sui rifiuti opposti da paesi terzi, sull’evoluzione delle adesioni di paesi terzi e sulle indicazioni geografiche di paesi terzi respinte dall’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizione di indicazioni geografiche

L’articolo 1 stabilisce norme e procedure per le azioni dell’Unione a seguito dell’adesione all’Atto di Ginevra. Ai fini del regolamento, il termine "indicazioni geografiche" comprende le denominazioni di origine ai sensi dell’Atto di Ginevra, incluse quelle previste dai regolamenti (UE) n. 1151/2012 e n. 1308/2013, nonché le indicazioni geografiche ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 1308/2013, n. 251/2014 e (UE) 2019/787.

Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche dell’Unione

L’articolo 2 prevede che la Commissione, al momento dell’adesione e poi a intervalli regolari, presenti all’Ufficio internazionale dell’OMPI le domande di registrazione internazionale per le indicazioni geografiche dell’Unione protette e registrate. Gli Stati membri possono chiedere l’iscrizione delle indicazioni geografiche originarie del proprio territorio, sia su iniziativa propria sia su richiesta di soggetti o beneficiari indicati nell’Atto di Ginevra. La Commissione adotta atti di esecuzione con l’elenco delle indicazioni da registrare, secondo la procedura d’esame dell’articolo 15, paragrafo 2.

Cancellazione di registrazioni internazionali di origine UE

L’articolo 3 consente alla Commissione di chiedere la cancellazione di una registrazione internazionale di un’indicazione geografica originaria di uno Stato membro quando essa non è più protetta nell’Unione oppure su richiesta dello Stato membro interessato, presentata di propria iniziativa o su richiesta di soggetti/beneficiari dell’Atto di Ginevra. Anche qui si applica la procedura d’esame; la Commissione deve notificare senza indugio la richiesta di annullamento all’Ufficio internazionale.

Pubblicazione e valutazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi

Gli articoli 4 e 5 disciplinano le registrazioni internazionali notificate dall’Ufficio internazionale relative a indicazioni geografiche di paesi terzi. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, indicando tipo di prodotto e paese di origine, e le valuta entro quattro mesi per verificare la presenza degli elementi obbligatori richiesti dal regolamento di esecuzione comune e la corrispondenza con un prodotto tutelabile nell’Unione. La valutazione non riguarda altre norme UE di mercato, sanitarie, fitosanitarie o di etichettatura.

Opposizione alla protezione nell’Unione di indicazioni di paesi terzi

L’articolo 6 consente a Stati membri, paesi terzi diversi dalla parte contraente di origine, o persone fisiche/giuridiche con interesse legittimo stabilite nell’Unione o in un paese terzo, di proporre opposizione entro quattro mesi dalla pubblicazione. I motivi includono conflitto con varietà vegetali o razze animali, omonimia con indicazioni già protette, conflitto con marchi anteriori, termini generici nell’Unione, mancanza delle condizioni dell’Atto di Ginevra o denominazioni omonime idonee a trarre in inganno il consumatore. I motivi sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione o a una sua parte.

Decisione sulla protezione nell’Unione, rifiuto e revoca

L’articolo 7 prevede che, se la valutazione è positiva e non vi sono opposizioni ricevibili, la Commissione conceda la protezione con atto di esecuzione; in caso contrario decide se concederla o meno. La decisione può definire l’ambito della protezione e prevedere condizioni compatibili con l’Atto di Ginevra, inclusi periodi transitori. La Commissione deve notificare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale entro un anno dalla notifica internazionale, o entro due anni nei casi previsti dalla decisione (UE) 2019/1754; può inoltre revocare, in tutto o in parte, un rifiuto già notificato su iniziativa propria o su richiesta motivata.

Uso delle indicazioni geografiche protette

L’articolo 8 chiarisce che gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 7 si applicano senza pregiudizio delle altre disposizioni UE sul mercato, in particolare organizzazione comune dei mercati agricoli, norme sanitarie e fitosanitarie ed etichettatura. Le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualunque operatore che commercializzi il prodotto conformemente alla registrazione internazionale.

Invalidazione della protezione nell’Unione

L’articolo 9 consente alla Commissione di invalidare, in tutto o in parte, gli effetti della protezione nell’Unione quando l’indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine, non è più iscritta nel registro internazionale, oppure non sono più garantiti i contenuti obbligatori o le indicazioni qualitative richieste dal regolamento di esecuzione comune. L’invalidazione segue la procedura d’esame e può essere adottata solo dopo aver dato ai titolari o beneficiari la possibilità di far valere i propri diritti; se definitiva, la Commissione ne informa l’Ufficio internazionale.

Rapporto con i marchi commerciali

L’articolo 10 salvaguarda la validità dei marchi preesistenti depositati o registrati in buona fede, o acquisiti con uso in buona fede, a livello UE, regionale o nazionale. Un’indicazione geografica di paese terzo non è protetta nell’Unione se la sua tutela indurrebbe in errore il consumatore per la notorietà, reputazione e durata d’uso di un marchio anteriore. Restano inoltre utilizzabili e rinnovabili i marchi anteriori in buona fede la cui uso altrimenti violerebbe la protezione della denominazione, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 o della direttiva (UE) 2015/2436.

Regime transitorio per denominazioni di origine di Stati membri già registrate

L’articolo 11 disciplina le denominazioni di origine di Stati membri già parte dell’Accordo di Lisbona. Entro il 14 novembre 2022 lo Stato membro interessato deve scegliere se chiedere la registrazione internazionale sotto l’Atto di Ginevra oppure la cancellazione della registrazione; per la registrazione internazionale può essere richiesta alla Commissione l’autorizzazione a modifiche necessarie, secondo il regolamento di esecuzione comune. Per denominazioni non ancora protette da un regolamento UE ma rientranti nel suo ambito, lo Stato membro può scegliere tra registrazione nell’ambito del pertinente regime UE o annullamento della registrazione internazionale; in caso di rigetto della domanda UE o di mancata presentazione della domanda internazionale nei termini, deve chiedere senza indugio la cancellazione internazionale. Per denominazioni non rientranti nel diritto UE, lo Stato membro può mantenere le registrazioni esistenti e presentare nuove domande solo se notifica il progetto alla Commissione e questa non formula un parere negativo entro due mesi.

Protezione transitoria per denominazioni di origine di paesi terzi già registrate

L’articolo 12 consente agli Stati membri che erano già parte dell’Accordo di Lisbona di continuare a proteggere, tramite sistema nazionale, le denominazioni di origine di paesi terzi registrate dopo la data in cui l’Unione diventa parte dell’Atto di Ginevra, per quanto riguarda le registrazioni effettuate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona. Tale protezione cessa o è sostituita quando intervenga protezione UE ai sensi dell’articolo 7 o quando vengano meno gli effetti della registrazione internazionale. Le misure nazionali hanno solo efficacia interna e non incidono sugli scambi intraunionali o internazionali.

Tasse e contributo finanziario speciale

L’articolo 13 dispone che le tasse dovute ai sensi dell’articolo 7 dell’Atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune sono a carico dello Stato membro di origine dell’indicazione geografica, oppure della persona fisica o giuridica o del beneficiario indicati nell’Atto; gli Stati membri possono imporre a tali soggetti di sostenerle in tutto o in parte. L’articolo 14 consente inoltre all’Unione di versare un contributo speciale all’Unione speciale, entro i limiti delle risorse disponibili nel bilancio annuale, se le entrate sono ricavate secondo l’articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell’Atto di Ginevra.

Procedura di comitato e competenze di esecuzione

L’articolo 15 individua i comitati competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 in funzione della categoria di prodotto: mercato agricolo per i vini, comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, comitato per le bevande spiritose e comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Nei casi richiamati si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Monitoraggio e valutazione della partecipazione dell’Unione

L’articolo 16 obbliga la Commissione a valutare entro il 14 novembre 2021 la partecipazione dell’Unione all’Atto di Ginevra e a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione deve considerare, tra l’altro, il numero di indicazioni geografiche UE per le quali sono state presentate domande di registrazione internazionale, i casi di rifiuto da parte di paesi terzi, l’evoluzione del numero di paesi terzi partecipanti, le azioni della Commissione per aumentarne il numero e il numero e tipo di indicazioni geografiche di paesi terzi respinte dall’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 17 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualeindicazioni geografichepolitica commercialemercato internomarchi

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