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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1756

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1756 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione partite di paglia e fieno (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per inserire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord tra i paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione partite di paglia e fieno. La modifica è adottata in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione e si fonda sulle garanzie fornite circa il rispetto, per un periodo iniziale di almeno nove mesi, delle condizioni richieste dalla normativa unionale. Il testo si applica dal 1o novembre 2019, ma non opera se a tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito.

Modifica l’elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione partite di paglia e fieno, includendo il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e agli operatori/importatori di partite di paglia e fieno soggette a controlli veterinari alle frontiere ai sensi del regolamento (CE) n. 136/2004. Incide sull’autorizzazione all’importazione da paesi terzi elencati nell’allegato V di tale regolamento, con effetto dal 1o novembre 2019, salvo che a tale data il diritto dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L’intervento è limitato all’aggiornamento dell’elenco dei paesi autorizzati e non introduce una disciplina generale nuova per altri prodotti o paesi.

Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per paglia e fieno

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1756 della Commissione aggiorna l’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per includere il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord tra i paesi terzi autorizzati a introdurre nell’Unione partite di paglia e fieno. L’intervento è motivato dalla necessità di prevenire perturbazioni degli scambi in connessione con il recesso del Regno Unito dall’Unione e si fonda sulle garanzie fornite da tale paese circa il rispetto delle condizioni unionali, per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama la direttiva 97/78/CE, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, che impone la predisposizione di elenchi dei prodotti vegetali soggetti a controlli veterinari alle frontiere e dei paesi terzi autorizzati a esportarli nell’Unione. In tale quadro, il regolamento (CE) n. 136/2004 prevede già che la paglia e il fieno siano prodotti sottoposti a controlli veterinari e che l’allegato V individui i paesi autorizzati all’importazione.

Ambito materiale della modifica

La modifica riguarda esclusivamente le partite di paglia e fieno. Non introduce una nuova disciplina generale sugli scambi con il Regno Unito, ma interviene sull’elenco dei paesi terzi autorizzati ai fini dei controlli veterinari alle frontiere. L’effetto pratico è l’inserimento del Regno Unito nell’elenco dei paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare tali prodotti vegetali.

Effetti operativi della modifica

L’allegato del regolamento inserisce nell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 la voce "GB – Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord" dopo il Cile. Per gli operatori, ciò significa che, a decorrere dalla data prevista, le partite di paglia e fieno provenienti dal Regno Unito possono essere ammesse nell’Unione secondo il regime dei controlli veterinari applicabile ai paesi terzi autorizzati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o novembre 2019. È prevista una clausola di non applicazione qualora, a quella data, il diritto dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il testo è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione dell’elenco dei paesi autorizzati

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004, con l’inserimento della voce "GB – Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord" dopo la voce relativa al Cile. Ciò comporta l’autorizzazione del Regno Unito a introdurre nell’Unione partite di paglia e fieno.

Decorrenza, condizione sospensiva e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o novembre 2019. È però previsto che non si applichi se, in tale data, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto dei controlli veterinari

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, che impone la predisposizione di elenchi dei prodotti vegetali soggetti a controlli veterinari alle frontiere e dei paesi terzi autorizzati a esportarli nell’Unione. Il considerando richiama inoltre il regolamento (CE) n. 136/2004, il cui allegato IV include paglia e fieno tra i prodotti controllati e il cui allegato V contiene l’elenco dei paesi autorizzati all’importazione.

Come è indicizzato

Materiesanità e controlli veterinariimportazioni da paesi terzicommercio internazionalebrexit

Testo integrale

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