Regolamento (UE) 2019/1757
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1757 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per includere il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le dipendenze della Corona, l'Isola di Man e Jersey tra i territori da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equidi vivi e di materiale germinale equino. La modifica è adottata in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione e mira a evitare perturbazioni degli scambi, sulla base delle garanzie fornite dal Regno Unito circa il mantenimento delle condizioni sanitarie richieste. Il regolamento stabilisce inoltre che tali territori rientrano nel gruppo sanitario A e che sono autorizzati tutti i tipi di ammissione e tutte le categorie di equidi. L'applicazione decorre dal 1° novembre 2019, con una clausola di non applicazione nel caso in cui il diritto dell'Unione continui a trovare applicazione al Regno Unito in tale data.
Modifica l'elenco dei paesi terzi autorizzati all'ingresso nell'UE di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni equini, includendo Regno Unito, dipendenze della Corona, Isola di Man e Jersey.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi provenienti da paesi terzi o parti di territorio di paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. Incide quindi su operatori del commercio e dell'allevamento equino, centri di raccolta e magazzinaggio, gruppi di raccolta e produzione, nonché sulle autorità veterinarie degli Stati membri. Le nuove disposizioni riguardano specificamente il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le dipendenze della Corona, l'Isola di Man e Jersey, con applicazione prevista dal 1° novembre 2019 salvo il caso in cui a tale data il diritto dell'Unione continui ad applicarsi al Regno Unito.
Modifica dell'elenco dei territori autorizzati per l'ingresso di equidi e materiale germinale equino
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1757 della Commissione interviene sul sistema di autorizzazione delle importazioni di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi nell'Unione. La finalità è adeguare l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione, così da preservare la continuità degli scambi nel settore equino sulla base di garanzie sanitarie ritenute sufficienti.
Contesto normativo e motivazione della misura
Il regolamento richiama le direttive 91/496/CEE, 92/65/CEE e 2009/156/CE, che disciplinano rispettivamente i controlli veterinari sulle importazioni da paesi terzi, le norme sanitarie per l'importazione di animali e materiale germinale non soggetti a specifiche normative settoriali, e le condizioni di polizia sanitaria per i movimenti e le importazioni di equidi. In particolare, il sistema unionale consente l'ingresso solo da paesi terzi o parti di territorio inseriti in appositi elenchi e solo se accompagnato da certificazione sanitaria conforme ai modelli previsti.
I considerando precisano che, a seguito della notifica di recesso del 29 marzo 2017 e della successiva proroga del termine prevista dalla decisione (UE) 2019/584, il diritto dell'Unione avrebbe cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1° novembre 2019, salvo ulteriore proroga. Il Regno Unito ha fornito garanzie circa il fatto che, dalla data del recesso, esso e le dipendenze della Corona avrebbero continuato a soddisfare le condizioni sanitarie richieste e a conformarsi alla normativa UE per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
Contenuto della modifica all'allegato I del regolamento (UE) 2018/659
La modifica consiste nell'inserimento, nell'elenco dei territori autorizzati, delle seguenti voci:
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con codice GB-0 e indicazione "tutto il paese";
- Guernsey, con codice GG-0 e indicazione "tutto il paese";
- Isola di Man, con codice IM-0 e indicazione "tutto il paese";
- Jersey, con codice JE-0 e indicazione "tutto il paese".
Per il Regno Unito e le dipendenze della Corona, il regolamento dispone inoltre l'appartenenza al gruppo sanitario A e l'autorizzazione di tutti i tipi di ammissione e di tutte le categorie di equidi.
Decorrenza, efficacia e clausola di salvaguardia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° novembre 2019. È prevista una clausola condizionata: il regolamento non si applica se, in tale data, il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito.
Rilievo pratico per operatori e autorità
Per gli operatori del settore equino e per le autorità veterinarie degli Stati membri, il regolamento ha l'effetto di mantenere, al momento del recesso, la possibilità di importare nell'Unione da tali territori partite di equidi e materiale germinale equino, purché siano rispettate le condizioni sanitarie e documentali previste dalla normativa di base e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco dei paesi terzi autorizzati
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato per inserire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Guernsey, l'Isola di Man e Jersey tra i territori dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
Classificazione sanitaria e autorizzazione degli scambi
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona sono collocati nel gruppo sanitario A. Per tali territori sono autorizzati tutti i tipi di ammissione e l'ingresso di tutte le categorie di equidi.
Ragioni e base normativa della modifica
La misura è adottata alla luce del recesso del Regno Unito dall'Unione e delle garanzie fornite dal Regno Unito circa il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva 2009/156/CE, dalla direttiva 92/65/CEE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per un periodo iniziale di almeno nove mesi, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° novembre 2019. Non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito.
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