Circolare numero 99 del 9-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento delle domande di assegno sociale presentate da cittadini extracomunitari titolari del solo permesso di soggiorno, con riferimento alle istanze depositate entro il 31 dicembre 2000. Dopo aver richiamato la disciplina introdotta dall'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, la circolare recepisce il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo cui la nuova norma opera in senso restrittivo dal 1° gennaio 2001 e non salva i diritti maturati in base alla sola titolarità del permesso di soggiorno. Le domande presentate prima di tale data possono essere accolte, se sussistono gli altri requisiti, ma solo per il periodo compreso tra la domanda e il 31 dicembre 2000 o la scadenza del permesso, se precedente. Sono inoltre indicate le modalità operative per la gestione delle pratiche e dei pagamenti.
Assegno sociale per cittadini extracomunitari con solo permesso di soggiorno: domande presentate entro il 31 dicembre 2000
Domande di assegno sociale di cittadini extracomunitari titolari di solo permesso di soggiorno
La circolare affronta il regime applicabile alle domande di assegno sociale presentate da cittadini extracomunitari titolari del solo permesso di soggiorno, con particolare riferimento alle istanze depositate entro il 31 dicembre 2000. Il documento recepisce l'orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e precisa gli effetti dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla disciplina previgente.
Quadro normativo
In via preliminare la circolare richiama l'art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che aveva equiparato ai cittadini italiani, ai fini dell'accesso alle provvidenze di assistenza sociale, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Successivamente, l'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 ha ristretto l'accesso all'assegno sociale e alle provvidenze economiche costituenti diritti soggettivi agli stranieri titolari di carta di soggiorno e ai minori iscritti nella stessa, escludendo i titolari del solo permesso di soggiorno.
Orientamento ministeriale e criterio temporale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 5 maggio 2003, sulla base del parere n. 76/2001 del Consiglio di Stato, ha qualificato la norma come intervento restrittivo destinato a operare dal 1° gennaio 2001. La circolare richiama il principio tempus regit actum, secondo cui ciascuna fattispecie va disciplinata in base alla normativa vigente al momento della sua manifestazione. Ne deriva che non vengono salvati i diritti acquisiti fondati sulla sola titolarità del permesso di soggiorno.
Domande presentate entro il 31 dicembre 2000
Le domande di assegno sociale presentate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, da cittadini extracomunitari sprovvisti di carta di soggiorno, possono essere accolte solo se sussistono tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, l'accoglimento è limitato al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il 31 dicembre 2000. Il diritto non può proseguire oltre tale data, salvo che l'interessato abbia nel frattempo ottenuto anche la carta di soggiorno.
Disposizioni operative per le sedi
Le sedi INPS devono riesaminare le domande presentate entro il 31 dicembre 2000 da soggetti titolari del solo permesso di soggiorno di durata superiore all'anno. In caso di esito positivo, il rateo di assegno deve essere liquidato dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2000, oppure fino alla scadenza del permesso se anteriore.
Adempimenti informatici e pagamento degli arretrati
Per la gestione delle pratiche deve essere acquisito al campo 36 dell'EAD75 il codice EPS. Le prestazioni accolte devono essere liquidate con il valore F nel terzo carattere del codice natura. Inoltre, sul pannello MNLAN20 deve essere inserito il codice di eliminazione 3 con decorrenza di eliminazione 01/2001, oppure con la data di scadenza del permesso se precedente. Gli arretrati devono essere corrisposti tramite la procedura "Rate maturate e non riscosse".
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l'art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che equiparava gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno ai cittadini italiani ai fini delle provvidenze di assistenza sociale. Viene poi richiamato l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto l'assegno sociale e le altre provvidenze economiche soltanto per gli stranieri titolari di carta di soggiorno e per i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, escludendo quindi i titolari del solo permesso di soggiorno.
Interpretazione del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 5 maggio 2003, ha condiviso il parere del Consiglio di Stato n. 76/2001 e ha qualificato la norma come intervento restrittivo applicabile dal 1° gennaio 2001. Secondo tale impostazione, la disciplina deve essere letta secondo il principio tempus regit actum, cioè in base al regime vigente al momento della concreta manifestazione della fattispecie.
Trattamento delle domande presentate entro il 31 dicembre 2000
Le domande di assegno sociale presentate prima dell'entrata in vigore dell'art. 80, comma 19, da cittadini extracomunitari privi di carta di soggiorno possono essere accolte, se ricorrono gli altri requisiti di legge, ma solo limitatamente al periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e il 31 dicembre 2000. La circolare precisa che non opera un riconoscimento oltre tale data, salvo il caso in cui l'interessato abbia nel frattempo acquisito la carta di soggiorno.
Disposizioni per le sedi INPS
Le sedi devono esaminare le domande di assegno sociale presentate entro il 31 dicembre 2000 da cittadini extracomunitari titolari del solo permesso di soggiorno di durata superiore a un anno e, verificata la sussistenza di tutti gli altri requisiti, liquidare il rateo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2000 oppure fino alla scadenza del permesso, se anteriore.
Modalità operative di gestione
Per le domande in esame deve essere acquisito al campo 36 dell'EAD75 il codice EPS. Le prestazioni accolte vanno liquidate indicando nel terzo carattere del codice natura il valore F. Deve inoltre essere acquisito sul pannello MNLAN20 il codice di eliminazione 3, con decorrenza di eliminazione 01/2001 oppure, se anteriore, la data di scadenza del permesso di soggiorno. Il pagamento degli arretrati va effettuato tramite la procedura "Rate maturate e non riscosse".
Limite alla prosecuzione del diritto
Dopo il 31 dicembre 2000, il diritto alla percezione dell'assegno sociale può essere mantenuto solo dai cittadini extracomunitari che nel frattempo siano divenuti titolari anche di carta di soggiorno.
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