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Circolare

Circolare numero 98 del 9-6-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come valutare, ai fini pensionistici, i periodi di contribuzione versati al 50% dai lavoratori autonomi pensionati che abbiano compiuto 65 anni e si avvalgano della riduzione prevista dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997. Vengono disciplinati i criteri di calcolo per la trasformazione di pensione o assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, sia con sistema reddituale sia misto, nonché le regole per i supplementi di pensione, distinguendo tra periodi di contribuzione piena e ridotta. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative per l’acquisizione dei dati nelle procedure informatiche e richiama il messaggio n. 120 del 5 aprile 2001 per i supplementi già trattati.

Riduzione del 50% dei contributi per autonomi pensionati ultrasessantacinquenni e criteri di calcolo pensioni e supplementi

Articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449: riduzione del contributo previdenziale per autonomi ultrasessantacinquenni pensionati

La circolare disciplina la valutazione, ai fini pensionistici, dei periodi di contribuzione versati nella misura del 50% dai lavoratori autonomi pensionati che abbiano compiuto 65 anni e si avvalgano della facoltà prevista dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997. Il documento integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 175 del 29 luglio 1998 e precisa i criteri di calcolo per pensioni di vecchiaia, trasformazioni da invalidità e supplementi.

Ambito soggettivo e misura della riduzione

La riduzione riguarda i lavoratori autonomi titolari di pensione a carico delle gestioni previdenziali INPS o dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, purché abbiano compiuto 65 anni di età. In particolare:

  • per artigiani e commercianti la riduzione opera sui contributi dovuti dal 1998 sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, anche per titolari e collaboratori;
  • per coltivatori diretti, mezzadri e coloni la riduzione riguarda i contributi dovuti dal 1998 sulla fascia di reddito di appartenenza prevista dalla tabella d) della legge n. 233/1990, come rimodulata dal d.lgs. n. 146/1997.

Per chi si avvale della riduzione, il relativo supplemento di pensione è anch’esso ridotto della metà.

Trasformazione di pensione o assegno di invalidità in pensione di vecchiaia: utilità dei periodi ridotti

La circolare considera il caso di titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità che svolgono attività autonoma, chiedono la riduzione al 50% al compimento del 65° anno e successivamente maturano i requisiti per la trasformazione in pensione di vecchiaia. In tali casi, i periodi con contribuzione ridotta sono utili per intero ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, poiché la riduzione deriva da una scelta consentita dalla legge.

Calcolo della pensione di vecchiaia con sistema reddituale

Per il calcolo reddituale:

  • la quota A, relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, resta disciplinata dalle regole ordinarie;
  • la quota B, relativa alle anzianità dal 1° gennaio 1993, richiede un doppio calcolo quando la pensione deve essere liquidata con sistema integralmente reddituale.

Il doppio calcolo prevede:

  1. determinazione del reddito medio settimanale pensionabile dell’intero periodo della quota B e applicazione alle settimane coperte da contribuzione piena;
  2. determinazione dello stesso reddito medio settimanale anche per le settimane coperte da contribuzione ridotta, con successivo dimezzamento dell’importo ottenuto.

La somma dei due importi costituisce la quota B complessiva della pensione di vecchiaia.

Calcolo della pensione di vecchiaia con sistema misto

Se la pensione va liquidata con sistema misto, la quota contributiva si ottiene sommando la parte relativa ai periodi con contribuzione piena e quella relativa ai periodi con contribuzione ridotta. In sintesi:

  • per i periodi pieni, il montante individuale, ottenuto dalla somma dei contributi annui rivalutati, è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni;
  • per i periodi ridotti, si applica lo stesso coefficiente al montante individuale e l’importo così ottenuto è diviso per due.

Supplementi di pensione: criteri reddituali e contributivi

Per i supplementi, la circolare distingue i casi in base al sistema applicabile e al tipo di contribuzione utilizzata.

Se il supplemento è calcolato con sistema reddituale e utilizza esclusivamente periodi con contribuzione ridotta:

  • per artigiani e commercianti, si applica l’aliquota di rendimento al reddito d’impresa settimanale pensionabile conseguito negli anni coperti da contribuzione ridotta e precedenti la decorrenza del supplemento;
  • per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, si applica l’aliquota di rendimento alla media dei redditi convenzionali rivalutati corrispondenti alla fascia di reddito agrario di appartenenza.

In entrambi i casi, l’importo risultante è dimezzato.

Se il supplemento è calcolato con sistema contributivo, la procedura prevede:

  • individuazione del reddito imponibile annuo;
  • calcolo della contribuzione annua applicando l’aliquota di computo del 20%;
  • rivalutazione annuale dei contributi sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall’ISTAT.

Il montante così ottenuto, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo a 65 anni e diviso per due, costituisce l’importo del supplemento spettante.

Acquisizione dei dati nelle procedure informatiche

La circolare segnala che le procedure di liquidazione e ricostituzione sono in aggiornamento e che la disponibilità sarà comunicata con successivo messaggio. Vengono però già fornite le regole di acquisizione.

Per il sistema reddituale, le settimane con contribuzione al 50% devono essere acquisite indicando:

  • nel campo DECORRENZA, i valori 66AAAA per la gestione CD/CM, 67AAAA per la gestione ART, 68AAAA per la gestione COM;
  • nel campo CODICE GESTIONE, i codici I per CD/CM, M per ART, N per COM;
  • nel campo NUMERO SETTIMANE, il numero delle settimane risultanti dall’estratto contributivo;
  • nel campo REDDITO MEDIO PENSIONABILE, l’importo determinato con le consuete modalità, riferito al reddito del pensionato.

Per il sistema contributivo, devono essere inseriti codice gestione, ammontare dei contributi, montante contributivo e numero complessivo delle settimane, riducendo al 50% la componente relativa ai periodi agevolati. Le medesime modalità si applicano ai supplementi contributivi e alle quote di supplemento contributivo.

Decorrenza e controlli applicativi

Per i supplementi derivanti da contribuzione al 50% la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 1998 e al compimento del 65° anno di età del pensionato maggiorato di un mese. Inoltre, la quota di supplemento al 50% può avere la stessa decorrenza di una quota al 100%.

La procedura di acquisizione verifica che, se per la stessa gestione vengono inserite sia la quota B al 100% sia la quota B al 50%, il reddito medio pensionabile coincida. La procedura di calcolo, in presenza di una registrazione con gestione I, M o N, divide automaticamente per due le settimane indicate e procede con il calcolo ordinario.

Richiamo al messaggio n. 120 del 5 aprile 2001

In allegato è richiamato il messaggio n. 120 del 5 aprile 2001, che aveva già reso disponibili programmi aggiornati per l’acquisizione dei dati e per il calcolo dei supplementi a favore degli autonomi ultrasessantacinquenni che versano il 50% dei contributi. Il messaggio specifica anche i codici di gestione da utilizzare nei sistemi informativi e i programmi AS/400 resi disponibili per il caricamento.

Punti principali

Ambito della riduzione contributiva

L’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 consente ai lavoratori autonomi pensionati presso gestioni INPS, con più di 65 anni, di chiedere la riduzione del contributo previdenziale nella misura del 50%. La facoltà riguarda artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Per chi si avvale della riduzione, anche il supplemento di pensione è ridotto proporzionalmente della metà.

Valutazione dei periodi per la pensione di vecchiaia

Per chi ha versato contribuzione ridotta dopo aver chiesto la riduzione al compimento dei 65 anni e successivamente matura il diritto alla trasformazione di pensione o assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, il periodo con contribuzione al 50% è utile per intero ai fini del diritto. Ai fini della misura, invece, si applicano regole diverse a seconda che il calcolo sia reddituale o misto.

Calcolo della pensione con sistema reddituale

Per la quota A, riferita alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, non cambia nulla. Per la quota B, relativa alle anzianità dal 1° gennaio 1993, se la pensione è liquidata con sistema integralmente reddituale occorre distinguere tra settimane coperte da contribuzione piena e settimane coperte da contribuzione ridotta: le prime sono valorizzate integralmente, le seconde concorrono solo per la metà. Il calcolo avviene determinando il reddito medio settimanale pensionabile dell’intero periodo, moltiplicandolo per le settimane e per l’aliquota di rendimento, con successiva riduzione del 50% della parte riferita ai periodi agevolati.

Calcolo della pensione con sistema misto

Se la pensione di vecchiaia è liquidata con il sistema misto, la quota contributiva è ottenuta sommando la parte relativa ai periodi con contribuzione piena e quella relativa ai periodi con contribuzione ridotta. Per i periodi pieni si utilizza il montante individuale rivalutato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione a 65 anni. Per i periodi ridotti si applica lo stesso coefficiente al montante rivalutato e l’importo risultante è poi dimezzato.

Regole per i supplementi di pensione

Per i supplementi calcolati con sistema reddituale utilizzando solo periodi con contribuzione ridotta, l’importo si ottiene applicando l’aliquota di rendimento al reddito d’impresa settimanale pensionabile degli anni interessati per artigiani e commercianti, oppure alla media dei redditi convenzionali rivalutati per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e dividendo il risultato per due. La circolare richiama anche l’applicazione delle regole dei punti 2 e 3 nei casi di supplementi costruiti con periodi sia pieni sia ridotti, e rinvia alla circolare n. 175/1998 per i supplementi contributivi basati solo su periodi ridotti.

Determinazione del montante contributivo

Per il calcolo contributivo del supplemento occorre individuare il reddito imponibile annuo, calcolare i contributi annui applicando l’aliquota di computo del 20%, rivalutare annualmente i contributi sulla base del tasso di capitalizzazione legato alla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT e sommare il tutto per ottenere il montante individuale. Il montante così determinato, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione a 65 anni e diviso per due, costituisce l’importo del supplemento spettante.

Istruzioni operative e codici di acquisizione

Le procedure di liquidazione e ricostituzione sono in aggiornamento. Per il sistema reddituale, le settimane con contribuzione al 50% vanno acquisite con codici di gestione I, M o N, con decorrenze convenzionali 66AAAA, 67AAAA o 68AAAA a seconda della gestione, indicando il numero di settimane risultante dall’estratto contributivo e il reddito medio pensionabile. Per il sistema contributivo, devono essere indicati codice gestione, ammontare dei contributi, montante contributivo e numero complessivo di settimane, con riduzione al 50% del montante relativo ai periodi agevolati.

Limiti temporali e controlli di procedura

Per i supplementi derivanti da contribuzione al 50% non è ammessa una decorrenza anteriore al 1° febbraio 1998 e al compimento del 65° anno di età del pensionato maggiorato di un mese. La procedura controlla che, se vengono acquisiti sia la quota B al 100% sia la quota B al 50% per la stessa gestione, il reddito medio pensionabile coincida nelle due registrazioni. In presenza di gestione I, M o N, la procedura divide automaticamente per due le settimane indicate e procede al calcolo ordinario.

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