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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30587/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato continuato di truffa, articolando quattro motivi principali: (1) censura della qualificazione della recidiva come specifica e reiterata (artt. 99 e 157 c.p.), sostenendo che le condanne pregresse sarebbero state estinte per esito positivo della messa alla prova (ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Milano 7/4/2016) e dunque non computabili ai fini della recidiva; (2) illegittimità dell'aumento ex art. 99, comma 4 c.p., ritenuto superiore al cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti (violazione comma 6 dell'art. 99); (3) conseguente vizio nella qualificazione dell'aggravante come speciale e nell'effetto sul calcolo della prescrizione (artt. 99 e 157 c.p.); (4) errata valutazione della titolarità del diritto di querela: si contesta che i dipendenti degli esercizi commerciali (commessi) possano essere considerati «danneggiati» titolari della querela, per mancanza di prova della diminuzione patrimoniale a loro carico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché vertono su questioni non dedotte in sede di appello e quindi preclusi in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; la Corte richiamando la giurisprudenza ha affermato che l'esclusione della recidiva per condanne i cui effetti sono estinti deve essere dedotta nell'atto di appello e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione. Il quarto motivo è stato invece ritenuto infondato nel merito: la Corte ha confermato che i dipendenti che hanno direttamente eseguito la transazione possono essere titolari di fatto dell'interesse protetto e pertanto legittimati a proporre querela. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina l'aumento di pena per recidiva; la Corte ha valutato che la quantificazione dell'aumento e i limiti di cumulabilità devono essere dedotti in appello per poter essere censurati in cassazione

  • art. 157 cod. pen.

    Riguarda il computo della prescrizione; la qualificazione della recidiva come circostanza speciale o ordinaria incide sul calcolo della prescrizione, ma la sua ricusazione per estinzione preventiva delle condanne pregresse doveva essere proposta in appello

  • art. 120 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla titolarità della querela; la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione del principio secondo cui soggetti diversi dal titolare formale possono essere titolari di fatto dell'interesse protetto e quindi legittimati a querelare

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando le doglianze non sono state dedotte in appello; la Corte ha applicato questa norma per rigettare i primi tre motivi

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Rilevata dalla giurisprudenza citata: la Corte di merito non può di regola rilevare d'ufficio l'esclusione della recidiva fondata su pene estinte; la relativa deduzione deve essere fatta in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso: norma applicata dalla Corte per addebitare le spese al ricorrente

Massime di principio

  • La deduzione della esclusione della recidiva per effetto dell'estinzione degli effetti penali di precedenti condanne (es.: esito positivo della messa alla prova) deve essere espressamente proposta nell'atto di appello: non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.
  • Le censure di violazione di legge e vizi di motivazione non dedotte in grado di appello sono inammissibili in Cassazione per effetto del principio tantum devolutum, quantum appellatum; quindi la strategia difensiva deve includere in appello tutte le questioni rilevabili che si intendono contestare in sede di legittimità.
  • L'aumento di pena ex art. 99 c.p. per recidiva e i limiti di cumulabilità devono essere calcolati e contestati tempestivamente: eventuali errori nella quantificazione dell'aumento non possono essere dedotti ex novo in Cassazione se non erano oggetto dell'impugnazione di appello.
  • Per il delitto di truffa il diritto di querela può spettare anche a soggetti diversi dal titolare formale del bene (es. dipendenti) quando questi hanno assunto, nel compimento dell'operazione lesiva, la titolarità di fatto dell'interesse protetto (es.: erano responsabili in prima persona della transazione con cui si è consumato il reato).
  • La classificazione di una circostanza come aggravante speciale (recidiva specifica/reiterata) o come circostanza comune ha effetti importanti sul calcolo della pena e sulla prescrizione: le questioni inerenti tale qualificazione devono essere trattate tempestivamente nei gradi di merito per non precluderne la revisione in Cassazione.

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