Sentenza n. 3759/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento a) della comunicazione Agea 7.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35720, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata al ricorrente a mezzo pec in data successiva al 7.10.2022; b) della comunicazione Agea 4.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35268, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2000/2001, inviata al ricorrente a mezzo posta raccomandata in data successiva al 4.10.2022; c) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazioni AGEA del 4 e 7 ottobre 2022, con relativi allegati, concernenti il ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 2000/2001 e 2001/2002, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato le comunicazioni con cui AGEA aveva proceduto, in esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria, al ricalcolo del prelievo supplementare relativo al regime delle quote latte per i periodi 2000/2001 e 2001/2002, contestando anche gli atti amministrativi relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla ridistribuzione dell’eventuale prelievo eccedente. Il testo della sentenza non riporta il contenuto specifico dei motivi di ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 4 febbraio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca della ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., tale dichiarazione imponesse la definizione del giudizio senza esame dei motivi di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell’esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti. La sentenza dispone inoltre l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi sostanziali.
- Il principio dispositivo impone al giudice amministrativo di conformare la decisione alla dichiarazione della parte circa la sopravvenuta perdita dell’interesse alla definizione del giudizio, nei limiti previsti dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l’esito del giudizio e la particolarità delle questioni trattate giustifichino una deroga alla soccombenza.
Come è indicizzato
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