Cassazione Civile, Ordinanza n. 28108/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'ottemperanza a un giudicato tributario che aveva riconosciuto a un contribuente il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. L'amministrazione finanziaria sosteneva di avere già ottemperato alla sentenza passata in giudicato mediante la convalida del rimborso richiesto e il pagamento del 50% dell'importo dovuto, in applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017, nonché del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione di tale disciplina, censurando la sentenza della CTR che aveva ritenuto la norma applicabile solo ai rimborsi accertati in sede amministrativa e non anche a quelli riconosciuti con sentenza passata in giudicato, e che perciò aveva nominato un commissario ad acta per ottenere il pagamento integrale della residua somma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa per i rimborsi ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 opera anche quando il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale con giudicato, perché incide sulla fase esecutiva e/o di ottemperanza e non sul titolo del diritto. Pertanto il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare la sufficienza delle risorse stanziate e applicare, se del caso, la riduzione del 50% prevista dalla normativa e dal provvedimento direttoriale, senza distinguere tra rimborso amministrativo e rimborso giudiziale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014 n. 190
La norma, come modificata, disciplina i rimborsi delle maggiori imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990 e consente l'erogazione nei limiti delle risorse stanziate.
art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017 n. 123
Ha introdotto limiti quantitativi e modalità di riparto dei rimborsi, operando sulla fase esecutiva/di ottemperanza e non sul titolo del diritto al rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
È stato richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
Massime di principio
- Le sopravvenienze normative che introducono limiti quantitativi al pagamento di rimborsi o prestazioni non incidono sul titolo sostanziale già accertato, ma sulla sola fase esecutiva o di ottemperanza.
- Quando una legge sopravvenuta prevede un tetto di spesa per i rimborsi, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la capienza delle risorse stanziate e conformare il comando esecutivo alla disciplina limitativa, anche se il diritto al rimborso è stato accertato con giudicato.
- In assenza di disposizioni transitorie, la nuova disciplina dei rimborsi si applica ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore e, nella fase esecutiva, può comportare anche una riduzione percentuale della somma dovuta.
- Non è corretta la distinzione tra rimborso riconosciuto in sede amministrativa e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale, quando la norma sopravvenuta regola l'attuazione del pagamento e non il fondamento del diritto.
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