Ordinanza n. 2022/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, – della graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell’Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori; - della graduatoria di merito e dell’esito della prova scritta nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 22/30 anziché 23/30; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla correzione del quesito n. 32 della prova sostenuta in data 24 ottobre 2025 (busta n. 12), nonché gli atti di eventuale rettifica parziale adottati per altre sessioni; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 23/30 e al conseguente inserimento tra i vincitori per riserva ex L. 68/1999; e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., delle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare, in favore del ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio, che gli attribuisca il punteggio totale di 23 punti, in luogo dei 22 erroneamente riconosciuti, e dell’esatto posizionamento nella graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per 2.600 assistenti, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori, nonché attribuzione di 22/30 anziché 23/30 e mancato riconoscimento della riserva ex l. 68/1999
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 2.600 unità nell’Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria. Dopo la prova scritta è risultato idoneo con 22/30, ma non è stato incluso tra i vincitori. Ha dedotto l’illegittimità della valutazione della risposta al quesito n. 32 della prova del 24 ottobre 2025, sostenendo che la risposta fornita fosse corretta e dovesse comportare l’attribuzione di un ulteriore punto, con conseguimento del punteggio di 23/30. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento del titolo di riserva ex l. 68/1999, dichiarato nella domanda di partecipazione, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto alla rettifica del punteggio e all’inserimento tra i vincitori, nonché la condanna delle amministrazioni alla rettifica in forma specifica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha integralmente confermato la misura già disposta con decreto monocratico n. 1401 del 5 marzo 2026. Ha ritenuto sussistenti, allo stato, le ragioni cautelari già individuate nel decreto: da un lato, la Sezione aveva ritenuto corretta la risposta resa dal candidato al quesito n. 32 in una precedente sentenza in forma semplificata; dall’altro, il candidato aveva correttamente indicato nella domanda di partecipazione il titolo di riserva, che l’Amministrazione non aveva considerato. L’ordinanza non definisce il merito della controversia, ma mantiene la tutela cautelare fino alla trattazione pubblica fissata per il 14 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è esaminata dal giudice amministrativo nell’ambito della tutela cautelare incidentale; nel caso concreto la misura è stata accolta e confermata.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica alla rettifica del punteggio e del posizionamento in graduatoria; l’ordinanza non decide definitivamente tale domanda.
l. 68/1999
Il titolo di riserva dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione avrebbe dovuto essere considerato dall’Amministrazione ai fini della graduatoria; la sua mancata considerazione costituisce uno dei presupposti della tutela cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la precedente valutazione della stessa Sezione circa la correttezza della risposta fornita a un quesito concorsuale costituisce un elemento idoneo a sostenere, allo stato, il fumus boni iuris della domanda di rettifica del punteggio.
- Il titolo di riserva dichiarato correttamente nella domanda di partecipazione a un concorso deve essere considerato dall’amministrazione nella formazione della graduatoria; la sua omissione può giustificare l’adozione di una misura cautelare.
- Quando il giudice abbia già accordato la tutela cautelare con decreto monocratico e non emergano ragioni per discostarsi dalla relativa motivazione, la misura può essere integralmente confermata in sede collegiale, rinviando la definizione del merito all’udienza pubblica.
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