Cassazione Penale, Ordinanza n. 00944/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di minaccia e aveva rideterminato la pena per il residuo delitto di violenza sessuale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, sostenendo che la corte territoriale si sarebbe limitata a un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado senza rispondere alle censure sull'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 192 c.p.p., affermando che il fatto non integrerebbe il reato di violenza sessuale perché si sarebbe trattato di un contatto fugace e privo delle caratteristiche di intrusione violenta nella sfera sessuale della persona offesa; ha inoltre contestato la sussistenza del dolo, ritenendo la motivazione fondata su mere presunzioni e richiamando, in sostanza, l'assenza persino di dolo eventuale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, nonché manifestamente infondati nella parte relativa all'elemento soggettivo e alla riconducibilità della condotta alla violenza sessuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, innanzitutto, che la censura proposta come violazione dell'art. 192 c.p.p. è inammissibile in sede di legittimità se prospettata come violazione di legge, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite. Ha poi rilevato che entrambe le doglianze erano generiche, perché non individuavano in modo puntuale le parti della motivazione asseritamente viziate né le censure alle quali la corte territoriale avrebbe omesso di rispondere. Quanto al merito, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui atti sessuali repentini e subdoli, come una fulminea palpazione delle parti intime accompagnata da frasi oscene, integrano il reato di violenza sessuale. Conseguentemente, ha confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 609-bis c.p.
terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen.
richiamato come riferimento alla fattispecie di violenza sessuale e alla riduzione di pena operata in appello; la Corte osserva che la condotta contestata rientra nella nozione di atti sessuali subdoli e repentini rilevanti ai fini della norma.
art. 612 c.p.
reato dichiarato estinto per prescrizione dalla corte d'appello; il ricorso non investe utilmente questo profilo.
art. 192 c.p.p.
la deduzione di violazione dell'art. 192 c.p.p. come violazione di legge è ritenuta inammissibile nel giudizio di cassazione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamo finale alla tutela dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: doglianze meramente assertive o generiche, prive dell'indicazione specifica dei passaggi motivazionali contestati, sono inammissibili.
- La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere prospettata in cassazione come mera violazione di legge quando in realtà mira a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
- Ai fini della configurabilità della violenza sessuale, anche un contatto fisico rapido e subdolo sulle parti intime può integrare atti sessuali se, per modalità e contesto, manifesta un'intrusione nella sfera sessuale della vittima; non è necessario un impiego di forza in senso stretto.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato non è fondata quando il ricorso ignora la giurisprudenza consolidata richiamata dal giudice di merito e si limita a negare apoditticamente il dolo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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