Sentenza n. 10485/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento: - della responsabilità delle convenute Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, per omesso esercizio della funzione amministrativa finalizzata alla costituzione del Fondo pensione (e della connessa previdenza complementare) del comparto Sicurezza e Difesa, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 2, comma 6, legge n. 335 del 1995; del d.lgs. n. 195 del 1995; dell’art. 67, d.P.R. n. 254 del 1999; dell’art. 74 legge n. 388 del 2000; e dell’art. 1, comma 1, della legge n. 243 del 2004 e per la condanna delle predette Amministrazioni a risarcire i ricorrenti dei danni patrimoniali subiti in conseguenza di tale omissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omesso esercizio della funzione amministrativa finalizzata alla costituzione del Fondo pensione e della previdenza complementare del comparto Sicurezza e Difesa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto una domanda di accertamento della responsabilità delle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, per l'omessa costituzione del Fondo pensione e della connessa previdenza complementare del comparto Sicurezza e Difesa. Hanno inoltre chiesto la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'omissione, richiamando la legge n. 335 del 1995, il d.lgs. n. 195 del 1995, l'art. 67 del d.P.R. n. 254 del 1999, l'art. 74 della legge n. 388 del 2000 e l'art. 1, comma 1, della legge n. 243 del 2004. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 9012 del 18 novembre 2025, la causa era stata rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a.; tuttavia, non è stata presentata istanza di riassunzione nel termine previsto dall'art. 105, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio previsto dalla legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. a), e 105, comma 3, c.p.a. Il giudice non ha esaminato nel merito la responsabilità delle amministrazioni né la domanda risarcitoria, poiché l'omessa riassunzione ha impedito la prosecuzione del giudizio dopo il rinvio al primo grado disposto dal Consiglio di Stato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità dei fatti di causa.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
il giudice dichiari estinto il giudizio se questo non viene riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice
La mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio comporta la dichiarazione di estinzione del processo.
art. 105, comma 3, c.p.a.
Dopo la rimessione della causa al giudice di primo grado, la prosecuzione del giudizio richiede la riassunzione nel termine previsto dalla disposizione; la sua omissione determina l'estinzione del processo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile definizione in rito della controversia, in relazione alla mancata riassunzione.
Massime di principio
- Quando il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a., la prosecuzione del giudizio è subordinata alla riassunzione nel termine perentorio previsto dall'art. 105, comma 3, c.p.a.; la mancata riassunzione comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
- La dichiarazione di estinzione per mancata riassunzione preclude l'esame nel merito delle domande e dei motivi dedotti, inclusa l'eventuale domanda risarcitoria.
- Prima di definire la controversia in rito sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve dare alle parti il relativo avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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