Cassazione Penale, Sentenza n. 21160/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha cancellato la locuzione relativa alla sospensione condizionale della pena nella sentenza di patteggiamento irrevocabile. I motivi sono: (i) nullità per mancato contraddittorio e assenza di udienza ai sensi dell'art. 130 c.p.p. e 127 c.p.p.; (ii) errore in procedendo perché la cancellazione della sospensione condizionale costituisce una modifica sostanziale non rimediabile con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p.; (iii) anche se il procedimento fosse stato instaurato correttamente, la revoca del beneficio non sarebbe stata possibile se il giudice della cognizione conosceva documentalmente le cause ostative o si era già espresso sul punto (principio Sez. U. Longo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Motivi: il provvedimento era stato emesso de plano e in assenza del contraddittorio richiesto dall'art. 130 c.p.p., la cancellazione della statuizione sulla sospensione condizionale è una modifica essenziale non qualificabile come semplice correzione di errore materiale (dovendo, se del caso, ricorrere all'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.) e, inoltre, la statuizione originaria sulla sospensione risultava frutto di una specifica valutazione del giudice della cognizione; pertanto l'errore avrebbe dovuto essere corretto con le impugnazioni ordinarie. Applicato il principio Sez. U. Longo, l'annullamento è stato disposto senza rinvio perché un nuovo accertamento sarebbe superfluo.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
il giudice competente provvede alla correzione dell'errore materiale con le forme dell'art.127 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la correzione dell'errore materiale richiede l'udienza con contraddittorio; l'assenza di tale udienza rende nullo il provvedimento di correzione.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina le forme del contraddittorio e della convocazione delle parti; obbligatoria quando si procede alla correzione ai sensi dell'art.130.
art. 175 cod. proc. pen.
la locuzione "sospensione condizionale e non menzione nel certificato del casellario ex art- 175 c.p.p."
Riferimento alla disciplina del casellario e alla menzione delle misure nella documentazione; la cancellazione di tale dicitura è stata ritenuta modifica sostanziale del contenuto della sentenza.
art. 666 cod. proc. pen.
incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen.
La Corte precisa che la revoca o modifica di una statuizione essenziale (es. concessione del beneficio) richiede, se necessario, il rito dell'incidente di esecuzione previsto da questo articolo, non la correzione di errore materiale.
art. 164, comma quarto, cod. pen.
violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen.
Riferimento alla norma sulle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale: la revoca è ammessa in presenza di cause ostative non note al giudice della cognizione; se note/documentali, la statuizione è insuscettibile di revoca in sede esecutiva.
art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
La Cassazione ha annullato senza rinvio ai sensi di questa disposizione quando un nuovo giudizio sarebbe superfluo; applicata perché la valutazione sul beneficio era già specificamente motivata dal giudice di merito.
Massime di principio
- La correzione di un "errore materiale" ai sensi dell'art.130 c.p.p. richiede l'udienza con contraddittorio e le forme dell'art.127: l'omissione di tali forme rende il provvedimento nullo.
- Non tutte le cancellazioni o modifiche di una sentenza possono essere qualificate come correzione di errore materiale: la soppressione della concessione della sospensione condizionale della pena è una modifica sostanziale che richiede procedimento diverso (es. incidente di esecuzione) e non può essere fatta de plano.
- Se la concessione della sospensione condizionale è frutto di una specifica valutazione del giudice della cognizione e le cause ostative erano documentalmente note o il giudice si era già espresso, il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio in sede esecutiva; l'errore avrebbe dovuto essere impugnato con i mezzi ordinari.
- Quando la decisione del giudice di merito contiene una motivazione espressa sulla concessione del beneficio e un nuovo accertamento risulterebbe superfluo, la Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art.620 c.p.p.
- In casi similari, verificare sempre: (a) se la modifica richiesta è sostanziale o materiale; (b) se il contraddittorio è stato garantito; (c) se le cause ostative erano documentalmente note al giudice della cognizione; e (d) quale rito (correzione di errori, incidente di esecuzione o impugnazioni ordinarie) sia procedimentalmente corretto.
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