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Ordinanza

Ordinanza n. 2215/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per tatuaggi visibili su parte del corpo non coperta dall'uniforme, con conseguente esclusione dal concorso e graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale del 21 novembre 2025 con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero dell'Interno l'ha giudicata non idonea, ai sensi dell'art. 3, comma 2, con riferimento alla Tabella 1, punto 2, lettera B, del d.m. n. 198 del 2003 e dell'art. 3, comma 7-quinquies, del d.lgs. n. 95 del 2017, per la presenza di tatuaggi su una parte del corpo non coperta dall'uniforme. Sono stati impugnati anche la graduatoria finale e gli atti connessi, con domanda di accertamento dell'interesse all'inserimento utile in graduatoria e di risarcimento del danno in forma specifica, mediante ammissione alla successiva fase o al corso selettivo, nonché eventualmente per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dalla motivazione emerge che la ricorrente contestava la persistenza del requisito ostativo, sostenendo l'avvenuta rimozione o l'assenza di pigmento residuo dei tatuaggi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficienti elementi di fondatezza. Ha ritenuto che il possesso del requisito psico-fisico debba essere verificato al momento della visita medica e non possa essere integrato o modificato da interventi successivi. Dalla relazione medica prodotta risultava che la ricorrente aveva iniziato un percorso di rimozione di due tatuaggi sull'arto superiore sinistro, con cinque sedute già effettuate e la previsione di una o due ulteriori sedute per la completa rimozione. Non era quindi possibile ritenere assente il pigmento residuo superficiale, anche perché dalla fotografia allegata alla scheda medica dell'amministrazione il tatuaggio risultava ancora visibile a occhio nudo. In tale situazione l'amministrazione non dispone di discrezionalità valutativa, dovendo limitarsi a un accertamento fattuale circa la visibilità del tatuaggio rispetto alle parti coperte dall'uniforme. Il TAR ha richiamato precedenti del Consiglio di Stato e ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta.

  • art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 2, lett. B, d.m. n. 198/2003

    Tatuaggi su parte del corpo non coperta dall'uniforme

    La disposizione è stata applicata quale parametro per accertare la non idoneità psico-fisica della candidata.

  • art. 3, comma 7-quinquies, d.lgs. n. 95/2017

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento normativo del requisito relativo ai tatuaggi nell'ambito del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica e, eventualmente, per equivalente; l'ordinanza cautelare non ha accolto tali pretese.

Massime di principio

  • Nei concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, il possesso del requisito psico-fisico relativo all'assenza di tatuaggi visibili su parti del corpo non coperte dall'uniforme deve essere verificato con riferimento alla situazione esistente al momento della visita medica.
  • Un percorso di rimozione del tatuaggio iniziato prima o dopo la visita non consente di ritenere posseduto il requisito quando, al momento dell'accertamento, il tatuaggio sia ancora visibile e presenti pigmento residuo.
  • Quando la disciplina concorsuale collega l'idoneità alla visibilità del tatuaggio rispetto alle parti coperte dall'uniforme, l'amministrazione compie un mero accertamento di fatto e non esercita una discrezionalità tecnica o amministrativa sostanziale.
  • La fotografia allegata alla scheda medica e la relazione sanitaria possono dimostrare la persistente visibilità del tatuaggio al momento della visita e giustificare il giudizio di non idoneità.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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