Ordinanza n. 815/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale di nomina di un nuovo direttore generale dell'ARNAS G. Brotzu, unitamente agli atti regionali presupposti concernenti la procedura di selezione e il precedente commissariamento dell'azienda
Esito
La controversia
La ricorrente, nominata direttrice generale dell'ARNAS G. Brotzu con incarico quinquennale avente scadenza al 31 dicembre 2026, ha impugnato la deliberazione regionale del 31 dicembre 2025 con cui è stato nominato un nuovo direttore generale, nonché gli atti presupposti relativi alla procedura di selezione e al commissariamento dell'azienda, sostenendo che la propria decadenza fosse stata determinata dall'automatismo previsto dall'art. 14 della legge regionale sarda n. 8 del 2025. Ha dedotto la violazione e l'elusione della sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2025, dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953, nonché dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento e delle disposizioni statali sul conferimento e sulla decadenza degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie. Secondo la ricorrente, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14 della l.r. n. 8/2025 avrebbe eliminato l'unico fondamento della cessazione anticipata dell'incarico, imponendo la sua reintegrazione e impedendo alla Regione di considerare vacante la posizione e di procedere a una nuova nomina. Sono stati inoltre dedotti la carenza assoluta di potere, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'illogicità, la contraddittorietà, il difetto dei presupposti, lo sviamento, la violazione dei principi di continuità dell'azione amministrativa, partecipazione, affidamento, correttezza e buona fede, nonché la violazione delle regole civilistiche sulla stabilità del rapporto contrattuale. La Regione e l'ARNAS hanno eccepito l'inammissibilità per violazione dell'alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il difetto di interesse per la tardiva impugnazione degli atti presupposti e l'assenza del requisito dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale; hanno inoltre contestato nel merito la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR non ha deciso né le eccezioni preliminari né i motivi di merito. Ha rilevato che, in un giudizio identico riguardante altra azienda sanitaria, aveva ritenuto non manifestamente inammissibile e non manifestamente infondato un regolamento preventivo di giurisdizione, disponendo la sospensione di quel giudizio ai sensi dell'art. 367 c.p.c. Considerata l'identità delle questioni e l'opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione, il Collegio ha rinviato la trattazione del presente ricorso a una data da destinarsi, da fissarsi unitamente al giudizio analogo dopo la pronuncia delle Sezioni Unite. Non è stata adottata alcuna misura cautelare e non risulta una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 14 l.r. Sardegna n. 8/2025
Il commissariamento straordinario previsto dall'impugnato art. 14, comma 1, prescindendo da situazioni di vacanza dei direttori generali ed essendo finalizzato a un mero riordino interno di enti del SSR già esistenti per adeguare il settore ai nuovi indirizzi e alle nuove finalità dell'organo politico neoeletto, senza tuttavia modificare l'assetto generale del sistema di amministrazione di tale Servizio, non rispetta, quindi, i presupposti delineati dalla giurisprudenza costituzionale per l'utilizzo di tale strumento.
La disposizione regionale, prevedendo il commissariamento straordinario senza una situazione di vacanza e per finalità di mero riordino interno, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.
art. 2, comma 5, d.lgs. n. 171/2016
Tra i presupposti sostanziali e le modalità procedurali per l'esercizio del potere della regione di dichiarare l'immediata decadenza del direttore generale, non ricomprende il ricorso a un «commissariamento in via straordinaria» per le ragioni individuate dalla legge regionale in esame.
La disciplina statale costituisce principio fondamentale e non consente di collegare automaticamente la decadenza del direttore generale a un commissariamento straordinario privo dei presupposti richiesti.
art. 136 Cost.
È invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione o elusione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2025; la questione non è stata decisa dal TAR.
art. 30, comma 3, l. n. 87/1953
È invocato dalla ricorrente con riguardo agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale; la questione non è stata decisa dal TAR.
art. 21-septies l. n. 241/1990
È invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della deliberazione di commissariamento per difetto assoluto di attribuzione; il TAR non ha esaminato la censura.
artt. 3 e 6 l. n. 241/1990
Sono richiamati in relazione ai dedotti vizi di motivazione, istruttoria e gestione del procedimento; il TAR non ha deciso tali profili.
art. 367 c.p.c.
Il TAR richiama la disposizione quale base della sospensione del giudizio analogo nel quale era stato proposto un regolamento preventivo di giurisdizione.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla giurisdizione amministrativa dipende da una questione identica già sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione mediante regolamento preventivo di giurisdizione, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione del giudizio, anche per ragioni di opportunità e coordinamento processuale, in attesa della decisione sul regolamento.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una disciplina regionale che collega automaticamente la decadenza del direttore generale di un'azienda sanitaria all'insediamento di un commissario straordinario incide sulla legittimità del meccanismo decadenziale, quando il commissariamento non è fondato su una situazione di vacanza e risponde a finalità di mero riordino interno.
- La disciplina statale sui presupposti sostanziali e sulle modalità procedurali della decadenza del direttore generale di un'azienda sanitaria costituisce parametro interposto di costituzionalità della legislazione regionale e non consente di introdurre, per via regionale, un automatismo decadenziale collegato a un commissariamento straordinario.
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