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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29628/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sentenza di appello che, pur avendo escluso la partecipazione associativa a consorterie mafiose, ha confermato la responsabilita per corruzione elettorale e l'aggravante di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso. Si deduceva in particolare la mancanza di adeguata motivazione sulla qualificazione dell'accordo con i collaboratori di giustizia (Pasquale Fava e Mario Mastroianni), le incongruenze cronologiche e di contenuto nelle loro dichiarazioni, e l'assenza di elementi che dimostrassero la proiezione a vantaggio dell'organizzazione mafiosa ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito non avesse adeguatamente motivato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n.203/1991, che ha natura soggettiva e richiede la prova della specifica finalita di favorire l'associazione mafiosa. In assenza di chiarimenti su quale vantaggio concreto sarebbe derivato all'organizzazione e sulla direzionalita del dolo, l'aggravante e' stata esclusa. Operando la relativa esclusione e calcolando i termini, il reato e' risultato estinto per prescrizione (termine massimo individuato pari a anni sei mesi sette, con considerazione di 384 giorni di sospensione), prescrizione maturata alla data del 20/10/2019. La sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. La Corte ha inoltre osservato che, pur emergendo l'esistenza di un accordo colla parte offerta dai collaboratori, non era possibile pronunciare un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; nella vicenda la condanna di primo grado per tale reato era stata riformata in appello (assoluzione), elemento che ha inciso sulla valutazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L.203/1991

  • art. 7 legge 12 luglio 1991 n.203 (d.l. 13 maggio 1991 n.152, conv.)

    circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso

    La Corte rileva che l'aggravante ha natura soggettiva e richiede la prova che il concorrente abbia conosciuto e fatto propria la finalita di agevolare l'associazione; in assenza di motivazione sul 'vantaggio concreto' per il sodalizio, l'aggravante non puo' essere ritenuta sussistente

  • art. 96 d.p.r. 361/1957

    Norma rilevante per la fattispecie di corruzione elettorale contestata; la valutazione della fattispecie e' stata oggetto di discussione tra i giudici di merito e la Cassazione

  • art. 86 d.p.r. 16 maggio 1960 n.570

    Norma utilizzata in sede di merito per la qualificazione della condotta in relazione al tipo di consultazione elettorale (riqualificazione in relazione a elezioni comunali) e rideterminazione della pena

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norme che individuano i vizî impugnabili in cassazione; il ricorso si fonda su vizio di motivazione e violazione di legge in base a tali lettere

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Citata in relazione all'impossibilita di pronunciare un proscioglimento ai sensi di tale norma, nonostante l'emersione di elementi a favore dell'esistenza di un accordo, con conseguente inapplicabilita di questa via rispetto alla decisione di estinzione per prescrizione

  • regole sulla prescrizione

    termine massimo indicato in motivazione pari ad anni sei mesi sette, considerati 384 giorni di sospensione; prescrizione maturata il 20/10/2019

    La Corte ha calcolato la prescrizione dopo aver escluso l'aggravante: l'estinzione del reato e' intervenuta per decorso del termine, determinando l'annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 7 L.203/1991 ha natura soggettiva: richiede prova che il soggetto concorrente conoscesse e volesse agevolare l'associazione mafiosa; l'esclusione dell'intraneita del soggetto nell'associazione impone una motivazione piu' approfondita per sostenerne la sussistenza
  • Se la prova dell'aggravante si fonda su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice deve esplicitamente valutare coerenza, congruita' cronologica e contenutistica delle loro propalazioni; discrepanze rilevanti possono inficiare la valutazione della proiezione a vantaggio dell'organizzazione
  • In mancanza di indicazioni su quale vantaggio concreto sarebbe conseguito dall'associazione in caso di successo dell'accordo, non puo' ritenersi provata la circostanza aggravante di agevolazione mafiosa
  • L'esclusione di una circostanza aggravante rilevante puo' incidere sulla decorrenza dei termini di prescrizione: se il reato resta soggetto a prescrizione, il giudice di legittimita puo' annullare senza rinvio per estinzione del reato se la prescrizione e' ormai maturata
  • La semplice esistenza di un accordo tra candidato e esponenti di clan non e' sufficiente a dimostrare l'intenzione di favorire l'organizzazione; occorre indicare la modalita' di attuazione e il vantaggio effettivo per il sodalizio

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