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Ordinanza

Ordinanza n. 59/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento di diniego all'accesso prot. n. -OMISSIS-; b) del provvedimento di diniego confermativo prot. n. -OMISSIS-; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con istanza del 30 giugno 2025, e per il conseguente ordine all'Amministrazione di esibirla con urgenza, atteso il grave e irreparabile pregiudizio in atto.

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso e successivo provvedimento di diniego confermativo relativi alla documentazione richiesta con istanza del 30 giugno 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni detentrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il diniego all'accesso e il successivo diniego confermativo adottati dalle amministrazioni resistenti. Ha chiesto inoltre l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta e l'ordine di esibizione urgente, deducendo l'esigenza di una tutela anticipata in ragione del grave e irreparabile pregiudizio asseritamente in atto. Il testo non specifica ulteriori vizi di legittimità dedotti né il contenuto concreto della documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le ragioni di urgenza prospettate non fossero sufficienti a giustificare una tutela anticipata rispetto a quella ordinariamente prevista dal rito speciale abbreviato in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. La decisione non definisce nel merito la domanda di accesso né accerta il diritto all'esibizione dei documenti; la prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina generale della tutela cautelare, applicata per la decisione sulla domanda incidentale di sospensione.

  • art. 116 c.p.a.

    Prevede il rito speciale abbreviato per le controversie in materia di accesso; il TAR ha ritenuto che tale tutela ordinaria fosse sufficiente e non sussistessero ragioni per anticiparla in via cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sull'accesso, la tutela cautelare anticipata rispetto alla trattazione secondo il rito speciale abbreviato ex art. 116 c.p.a. richiede ragioni di urgenza concretamente idonee a dimostrare la necessità di anticipare la decisione; la mera allegazione di un grave e irreparabile pregiudizio, se non adeguatamente comprovata o specificata, non è sufficiente.
  • Il rigetto della domanda cautelare proposta in una controversia sull'accesso non definisce la domanda principale di accertamento del diritto di accesso, che deve essere esaminata nella successiva camera di consiglio fissata per la trattazione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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