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Ordinanza

Ordinanza n. 514/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento finale prot. n. GE 2025/0070805 di diniego della richiesta di Permesso di Costruire prot. n. 43617 del 29/07/2025, con il quale era stato richiesto l’intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 40 bis della L.R. 12/2005 per la realizzazione di edificio residenziale di n.5 piani fuori terra e piano interrato con cantine e box in via Silvio Pellico 7, Fg. 40, map. 29, 275, 276; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o eventualmente connesso.

Giustizia amministrativa202600739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per un intervento di sostituzione edilizia finalizzato alla realizzazione di un edificio residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di diniego della richiesta di permesso di costruire relativa a un intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 40-bis della legge regionale lombarda n. 12/2005, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda, tra l’altro, la contestazione del calcolo della superficie lorda di pavimento esistente. Il Comune di Lissone si è costituito in giudizio. Nella fase cautelare la ricorrente ha sostenuto la necessità di sospendere l’efficacia del diniego, mentre il giudice ha valutato sommariamente il fumus e il periculum propri della tutela cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni controverse, tra cui quella relativa al calcolo della superficie lorda di pavimento esistente, richiedano un vaglio incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 40-bis l.r. Lombardia n. 12/2005

    La disposizione è indicata quale base normativa dell’intervento di sostituzione edilizia oggetto della richiesta di permesso di costruire.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere respinta quando le questioni controverse, anche di natura tecnico-edilizia, richiedano un approfondimento incompatibile con la sommarietà propria della fase cautelare, senza che ciò comporti una decisione definitiva sul merito della controversia.
  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto; in mancanza di tale requisito, la domanda deve essere respinta anche se la legittimità dell’atto non è definitivamente accertata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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