Cassazione Penale, Sentenza n. 33780/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della misura personale della sorveglianza speciale nei confronti di Franco Roberto e della confisca di beni. Questioni principali: 1) censura costituzionale e di legittimità dell'articolato normativo che non prevederebbe il nuovo accertamento della persistenza della pericolosità sociale quando l'esecuzione della misura di prevenzione è stata sospesa per l'applicazione di una misura cautelare custodiale (equiparazione con la sospensione per espiazione pena); 2) censura della mancata valutazione attuale della pericolosità sociale eccessivo utilizzo di precedenti atti giudiziari come unico fondamento; 3) impugnazione delle confische ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, con deduzioni che i beni (immobili e buoni postali) deriverebbero da provvista lecita e che la confisca sarebbe stata disposta senza adeguati accertamenti o senza chiarezza se per reimpiego o per sproporzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni: il censimento costituzionale è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato; la norma richiamata è in realtà l'art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. 159/2011, con origine in pronunce costituzionali, e la Corte ha ritenuto non irragionevole la differenziazione tra sospensione per espiazione di pena e sospensione per misure cautelari. Sulla verifica della persistente pericolosità la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata, basata anche su provvedimenti recenti. Le censure sulle misure patrimoniali sono state ritenute inammissibili perché sostanzialmente viziate da doglianze di merito e motivazione, non sindacabili in Cassazione nei procedimenti di prevenzione, e in parte perché non risultava impugnata in tempo utile la misura patrimoniale dalla parte interessata. La confisca è stata confermata nella parte relativa ai ricorrenti (mentre la Corte di appello aveva già revocato la confisca per alcuni terzi interessati). Conseguenza: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)
Gli articoli richiamati disciplinano le misure di prevenzione personali e patrimoniali; la Corte ha interpretato che l'art. 14, comma 2-ter (derivato da interventi giurisprudenziali e costituzionali) non impone, di per sé, un obbligo di riesame in ogni caso di sospensione dovuta a misura cautelare custodiale, essendo legittima la differenziazione tra sospensione per espiazione pena e per misura cautelare
art. 12 legge 27/12/1956 n. 1423 (oggi confluito nell'art. 15 del d.lgs. 159/2011)
Richiamata per il collegamento storico-normativo; la Corte costituzionale aveva già qualificato la necessità di valutazione dell'attualità della pericolosità quando la sospensione derivi dall'espiazione di pena, ma la Cassazione ha sottolineato la diversa situazione giuridica e di durata delle misure cautelari
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce i limiti del ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di prevenzione: il sindacato è consentito per violazione di legge; le doglianze di mera motivazione o valutazioni di fatto sono inammissibili
art. 3 ter, comma 2, legge 31/05/1965 n. 575
Richiamato come precedente normativa sul regime dei mezzi impugnativi in materia di misure di prevenzione e per la compatibilità con le norme del codice vigente
art. 24 d.lgs. n. 159/2011
Regola la confisca e i presupposti in presenza di beni di provenienza sospetta o di sproporzione; la Corte ha richiamato il criterio che spetta ai terzi interessati provarne la lecita provenienza e che la Corte territoriale ha adeguatamente valutato la documentazione reddituale e le fonti di provvista
art. 606 codice proc. pen.
Richiamato indirettamente per ricordare che, in sede di legittimità, non è consentito un sindacato esteso delle valutazioni di fatto e di merito salvo i casi tassativi previsti dalla norma
art. 616 codice proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'applicazione di sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000,00
Costituzione (art. 3, art. 13, art. 27)
Articoli evocati dal ricorrente per denunciare presunte violazioni di uguaglianza, libertà personale e presunzione di non colpevolezza; la Corte ha ritenuto tali censure inidonee a dimostrare l'illegittimità costituzionale del quadro normativo nel caso concreto
Massime di principio
- Una questione di incostituzionalità o di illegittimità normativa va motivata in modo specifico e va dimostrata la sua rilevanza nel caso concreto; deduzioni generiche o astratte sono inammissibili
- In materia di misure di prevenzione personali la Corte distingue tra sospensione per espiazione pena e sospensione per misure cautelari: non c'è automatica equiparazione e il legislatore può trattare diversamente le due ipotesi, salvo dimostrazione convincente della irragionevolezza della differenziazione
- Il sindacato in Cassazione sui provvedimenti di prevenzione è limitato a violazioni di legge; le critiche di merito o alla valutazione della motivazione del giudice di merito sono in genere inammissibili salvo mancanza o apparente carenza totale della motivazione
- Quanto alle misure patrimoniali (confisca), l'onere probatorio spetta ai terzi interessati per dimostrare la lecita provenienza della provvista; la discrezionalità del giudice territoriale nel valutare la documentazione reddituale e la sproporzione è rilevante e difficilmente sindacabile in Cassazione
- Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione per venuta meno della pericolosità sociale è necessario produrre prove concrete di cambiamento della condotta o di nuove circostanze; richieste generiche non sono sufficienti
- Se un ricorso viene dichiarato inammissibile in materia di prevenzione, è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo
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