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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1733

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1733 della Commissione, del 28 settembre 2016, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2016

Normativa europea32016R1733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per il settore dello zucchero, i prezzi rappresentativi dei melassi e gli importi dei dazi addizionali all’importazione applicabili dal 1° ottobre 2016. La misura riguarda due codici NC e si fonda sul quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (CE) n. 951/2006. Gli importi sono fissati per la qualità tipo e, nel caso di sospensione dei dazi, sostituiscono la tariffa doganale comune nei termini previsti dalla normativa richiamata. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per i melassi del settore dello zucchero, applicabili dal 1° ottobre 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di melassi classificati ai codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. Disciplina la determinazione del prezzo rappresentativo e, ove ne ricorrano i presupposti, dei dazi addizionali all'importazione; in caso di sospensione dei dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissa anche l'importo specifico del dazio sostitutivo. Gli importi indicati sono applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2016 e sono espressi per 100 kg netti di prodotto, per la qualità tipo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all’importazione per i melassi del settore dello zucchero

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1733 della Commissione aggiorna, per il settore dello zucchero, i prezzi rappresentativi e gli eventuali dazi addizionali all’importazione relativi ai melassi. La misura si colloca nel sistema dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e richiama le modalità tecniche del regolamento (CE) n. 951/2006.

Ambito e base normativa

Il provvedimento riguarda le importazioni nell’Unione di melassi classificati ai codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00. La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicando le regole di dettaglio del regolamento (CE) n. 951/2006 sugli scambi con i paesi terzi nel settore dello zucchero.

Criteri di determinazione del prezzo rappresentativo

Il testo precisa che, per i melassi, il prezzo rappresentativo corrisponde al prezzo cif all’importazione riferito alla qualità tipo di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006. Nel determinarlo si considerano le informazioni previste dall’articolo 29 del medesimo regolamento, salvo le ipotesi di esclusione dell’articolo 30, e può essere utilizzato il metodo di calcolo di cui all’articolo 33.

Adeguamento per qualità e eventuali dazi addizionali

Quando il prodotto non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo va adeguato in aumento o in diminuzione secondo l’articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006. Se tra prezzo limite e prezzo rappresentativo esiste una differenza, possono essere fissati dazi addizionali all’importazione ai sensi dell’articolo 39. In caso di sospensione dei dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 40, il regolamento prevede un importo specifico sostitutivo del dazio della tariffa doganale comune.

Importi applicabili dal 1° ottobre 2016

L’allegato stabilisce, per 100 kg netti di prodotto e per la qualità tipo:

  • codice NC 1703 10 00: prezzo rappresentativo pari a 13,90 EUR; dazio addizionale non indicato; dazio applicabile per sospensione pari a 0 EUR;
  • codice NC 1703 90 00: prezzo rappresentativo pari a 14,21 EUR; dazio addizionale non indicato; dazio applicabile per sospensione pari a 0 EUR.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato precisa che gli importi sono applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2016.

Disposizioni principali

Base giuridica e quadro applicativo

La Commissione adotta il regolamento in base all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. I criteri tecnici per i melassi e per il calcolo del prezzo rappresentativo richiamano il regolamento (CE) n. 951/2006.

Determinazione del prezzo rappresentativo

Per i melassi, il prezzo rappresentativo coincide con il prezzo cif all'importazione, riferito alla qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006. Nella determinazione si tiene conto delle informazioni di cui all'articolo 29 del medesimo regolamento, salvo le eccezioni dell'articolo 30, con possibile ricorso al metodo dell'articolo 33.

Adeguamenti in funzione della qualità

I prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo devono essere maggiorati o diminuiti in funzione della qualità del melasso offerta, secondo l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Dazi addizionali e sospensione dei dazi

Quando esiste una differenza tra il prezzo limite del prodotto e il prezzo rappresentativo, possono essere fissati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. Se i dazi all'importazione sono sospesi ai sensi dell'articolo 40 dello stesso regolamento, viene fissato un importo specifico sostitutivo del dazio della tariffa doganale comune.

Importi fissati per i codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00

Per i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00, applicabili dal 1° ottobre 2016, l'allegato fissa i prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto pari rispettivamente a 13,90 EUR e 14,21 EUR. Per entrambi i codici il dazio addizionale all'importazione è indicato come non dovuto, mentre l'importo del dazio applicabile per effetto della sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 è pari a 0 EUR per 100 kg netti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganalicommercio estero

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